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E´ legittimato il Procuratore Generale ad impugnare, con ricorso per cassazione, l´ordinanza che ammette l´imputato alla messa alla prova

Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 6 aprile 2023, n. 14840)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo

“1. Le questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite possono così di seguito riassumersi: «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla prova (art.464-bis cod. proc. pen.) e in caso affermativo per quali motivi». «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies cod. proc. pen. ». (…) 3. Così delineati i termini del contrasto, ad avviso delle Sezioni Unite deve essere confermato l'orientamento maggioritario, secondo cui il procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi degli artt. 464-bis e 464- quater cod. proc. pen. 3.1. Prima di dar conto delle ragioni che portano a privilegiare tale soluzione, occorre effettuare un preliminare richiamo ai principi affermati dalla sentenza delle Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, che si è già pronunciata sulla "scarna", ma "non meno problematica" disciplina dei controlli e delle impugnazioni delle ordinanze pronunciate sulla richiesta di messa alla prova, racchiusa nell'art. 464- quater, comma 7, cod. proc. pen. La norma, infatti, si limita a stabilire che, contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, e che l'impugnazione non sospende il procedimento. (…) In motivazione, la sentenza in questione ha evidenziato altresì che per i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di ammissione alla prova - oltre all'imputato, il pubblico ministero e la persona offesa - la limitazione del controllo alle sole violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione in dipendenza del mezzo innpugnatorio previsto dall'art. 464- quater, comma 7, cod. proc. pen., si giustifica con il fatto che il legislatore ha inteso dare prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità e ha escluso ogni controllo sul merito. (…) 3.2. Partendo, dunque, dai principi sanciti dalla sentenza Rigacci circa la diretta ed autonoma impugnabilità solo dell'ordinanza di "ammissione" alla prova - ipotesi questa che viene in questione [continua ..]

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