Cass. civ., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19152
Il Collegio ritiene utile investire le Sezioni unite della Corte sulla questione, a lungo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, circa il corretto inquadramento giuridico detratto di cessione di cubatura che si collega alla circolazione dei “diritti edificatori”. Nel caso all’esame di questa Corte il tema viene in rilievo con riferimento alla determinazione dell’ammontare dell’imposta di registro in relazione ad un atto di cessione di cubatura risalente al giugno 2009. Ciò posto, giova ricordare, per una più chiara comprensione della vicenda, che la cessione di cubatura consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue comunque dotate del requisito della reciproca prossimità – Cons. Stato n. 139/1994, Cons. Stato, 26/1993, Cass. n. 914/1962 – aventi la medesima destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un’area edificabile non sfrutta per sé la cubatura realizzabile sul proprio terreno, al fine di consentire all’altro di disporre di una volumetria maggiore di quella espressa dal terreno di sua proprietà. In altri termini, con la cessione di cubatura il proprietario del fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di costui. L’indirizzo che muove dalla riconducibilità dell’atto di cessione di cubatura ad un contratto ad effetti reali si rinviene in quelle pronunzie che riconoscono che la “cessione di cubatura” (non definibile altrimenti che quale facoltà inerente al diritto di proprietà e, in quanto tale, avente sicure caratteristiche di realità), è assoggettabile ad imposta di registro (giacché, in base alla relativa disciplina, è suscettibile d’imposizione ogni atto di trasferimento di diritti reali immobiliari, inclusa la rinunzia agli stessi) Cass., n. 10979/2007 (…). Un consistente indirizzo giurisprudenziale si è invece espresso nel senso di ritenere la natura obbligatoria dell’atto di cessione di cubatura. Cass. n. 1352/96 ha nel medesimo senso ritenuto che l’accordo di cessione di cubatura non necessita (a differenza quindi del trasferimento dei diritti reali tipici) di atto negoziale, avendo [continua ..]
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