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Nelle adozioni tra maggiorenni il divario di 18 anni ex art. 291 c.c. deve essere letto alla luce dell´art. 30 Cost.
Michele Emanuele Leo
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Nota di Michele Emanuele Leo
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione analizza l’art. 291 c.c. che fra altri requisiti, consente l’adozione a chi supera di almeno “diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare”. Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 557/88 dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Successivamente, con sentenza n. 245/2004 dichiarò illegittima la detta disposizione normativa nella parte in cui non prevedeva che l’adozione dei maggiorenni non potesse essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante o se maggiorenni non consenzienti. Di recente, il Supremo Collegio si è soffermato sul limite di età. Di seguito i tratti salienti della vicenda: Tizio adiva il Tribunale chiedendo di adottare la figlia della propria compagna convivente, provando di averla cresciuta come figlia propria da quando la stessa era rimasta orfana del padre all’età di sei anni. In prima istanza veniva rigettava la domanda in assenza del divario minimo di età previsto dalla legge senza alcuna considerazione dell’instaurato vincolo affettivo. Tizio, allora, impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello che parimenti respingeva il reclamo confermando l’applicazione dell’art. 291 c.c., in quanto nessuna ragione speciale avrebbe potuto derogare l’intervallo minimo di età, riportandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale in relazione alle differenze intercorrenti con l’adozione dei minori. I soccombenti spiegavano ricorso per Cassazione sollevando anche motivi di illegittimità costituzionale ex artt. 2, 3, 10 per violazione degli artt. 8 CEDU e 30 Cost. Il Supremo Collegio si pronunciava prima con ordinanza interlocutoria sulla questione di legittimità costituzionale, per poi scendere nel merito della questione. Fra i motivi di doglianza i ricorrenti eccepivano: la falsa applicazione delle norme di diritto sulla differenza fra adozione di minori e di maggiorenni e l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio quale l’unità familiare, fondamento dell’adozione. Il Supremo Collegio, preliminarmente disattendendo la questione di illegittimità costituzionale, ha sottolineato come nel [continua ..]