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In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2505)

Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“(…) Con citazione dell'8 giugno 2012 A. G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la sorella A. M. chiedendo accertarsi la simulazione di una serie di atti posti in essere tra quest'ultima e la de cuius, D.G., in quanto dissimulanti delle donazioni, da prendere in considerazione ai fini successori. […] Infine, il 30 giugno 2004 era stato stipulato un atto di cessione di quote con il quale la D. G. aveva ceduto la propria quota societaria alla figlia M. per un corrispettivo di euro 890.313,12. […] Avverso tale decisione proponeva appello l'attore e la Corte d'appello di Palermo con la sentenza n. 666 del 26 marzo 2019, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la simulazione parziale dell'atto di cessione di quote societarie del 30 giugno 2004, limitatamente alla differenza di valore non corrisposta pari ad euro 1.010.888,88, da intendersi quale atto di liberalità compiuto dalla defunta in favore della convenuta. […] Confortava tale convincimento anche il contenuto del testamento olografo della de cuius nel quale la stessa riferiva…di avere precedentemente anticipato l’eredità alla figlia M., unica laureata in farmacia. […] Vi è differenza tra l’ipotesi di cessione d’azienda e quella di cessione di quote, atteso il diverso oggetto del bene alienato, differenza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte si riverbera essenzialmente sul regime della collazione (…). Infatti, è stato anche di recente precisato che (Cass. n. 10756/2019) la quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione (conf. Cass. n. 502/2003). (…) Al fine di individuare il [continua ..]

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