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La natura del contratto di concessione in godimento del lastrico solare al fine dell´istallazione di impianti telefonici
Serena Cosentino
Cass. civ., Sez. un., 30 aprile 2020, n. 8434
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Nota di Serena Cosentino
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 8434 e n. 8435 del 30 aprile 2020, sono state chiamate a pronunciarsi sull’esatta qualificazione del contratto con cui il proprietario del lastrico solare “intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto”. Le controversie nascevano in ambito condominiale dove dalla natura del contratto dipende la maggioranza richiesta, all’interno dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1108 c.c. il quale – alla luce della peculiarità del lastrico solare che, per la superficie, costituisce oggetto dell’uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto mentre, per la parte strutturale, costituisce cosa comune in quanto copertura dell’edificio (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449) – richiede l’unanimità per la costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni ultranovennali. In tale contesto normativo i giudici, in primo luogo, escludono l’applicazione dell’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni, non perché l’istallazione di ripetitori per l’esercizio del servizio di telefonia non possa essere considerato una innovazione dal punto di vista oggettivo (c’è una “modificazione della cosa comune che altera l’entità materiale del bene operandone la trasformazione ovvero determinando la trasformazione della sua destinazione”), ma in quanto l’opera non va a beneficio del condominio bensì è destinata all’utilizzo esclusivo di un terzo. In secondo luogo, i giudici qualificano il ripetitore come bene immobile in quanto “costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualsiasi materia formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio” e la nozione di costruzione di cui all’art. 812 c.c. comprende “qualsiasi opera, non completamente interrata, avente i caratteri della solidità e immobilizzazione”. Ai fini della corretta definizione del bene non rileva, dunque, l’inseparabilità della cosa, ma l’utilità in concreto secondo un criterio di carattere economico-sociale. Data la [continua ..]