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Il controllo notarile sull´atto di trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione: essenziale o superabile?
Gennaro Russo
(Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3089)
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Nota di Gennaro Russo
Con l’ordinanza interlocutoria in epigrafe, la Corte di Cassazione civile, sezione I, ha rinviato alle Sezioni Unite la decisione circa la possibilità di affidare all’autorità giudiziaria o ad un suo ausiliario il controllo di validità e legittimità dell’atto di trasferimento immobiliare in sede di separazione, attività che fino ad ora è stata esclusivamente attribuita al notaio. La questione è stata sollevata da due coniugi, i quali hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso poiché la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su loro ricorso congiunto, contiene soltanto l’impegno preliminare di vendita o di acquisto. La decisione trova fondamento nell’art. 19, comma 4, d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122 del 2010, che impone ai coniugi il rispetto di alcune precise indicazioni, previa nullità dell’atto con cui è stato pattuito il trasferimento dei diritti reali. In particolare, secondo la Corte d’Appello, la norma demanda esclusivamente al notaio il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti, senza che tale attività possa essere conferita ad altri operatori. Avverso tale pronuncia, i coniugi hanno presentano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. I ricorrenti, dopo aver evidenziato la natura negoziale dell’accordo di separazione o di divorzio, hanno lamentato la violazione della propria autonomia contrattuale, disciplinata dall’art. 1322 c.c., in relazione all’illegittima lesione del loro diritto di stipulare accordi atipici patrimoniali meritevoli di tutela, deducendo anche la violazione degli artt. 1362 e 1376 c.c., poiché non è stata rispettata la loro volontà negoziale di dare immediata esecuzione agli effetti traslativi previsti dall’accordo. Inoltre, i ricorrenti hanno osservato che vi è stata violazione dell’art. 19 d.l. n. 78/2010 poiché, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte di Appello, l’attività di controllo è stata regolarmente eseguita anche mediante attestazioni di conformità ed autodichiarazioni. Nel caso di specie, i ricorrenti non solo hanno regolarmente adempiuto alla realizzazione dei predetti atti, ma hanno assunto anche l’incarico di effettuare a propria [continua ..]