home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Dopo il percorso formativo il figlio maggiorenne deve trovare un'occupazione (qualunque essa sia)
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Dopo il percorso formativo il figlio maggiorenne deve trovare un'occupazione (qualunque essa sia)
Simone Landi
Cass. civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Simone Landi
Non è revocabile in dubbio che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’odierna ordinanza in rassegna, abbia fatto ricorso alla c.d. funzione nomofilattica, istituzionalmente spettante alle Sezioni Unite, al fine di fare chiarezza sul dibattuto tema dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, dal momento che le pregresse pronunce di legittimità avevano finito per rappresentare un coacervo di principi di difficile dominio. Tale ordinanza risulta tanto più interessante dal momento che evidenzia come il diritto vivente muti, o meglio, si adatti alla realtà economico-sociale in cui esso opera. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da uno dei genitori avverso la sentenza delle Corte di Appello di Firenze del 29 marzo 2018, la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, aveva revocato l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne con attività lavorativa saltuaria. Gli ermellini, con decisione adottata in Camera di Consiglio del 16 luglio 2020, si sono pronunciati circa il rigetto del predetto ricorso. Queste le ragioni del dissenso. Anzitutto, il Giudice di legittimità ha statuito che l’istituto del mantenimento dei figli maggiorenni vada interpretato alla luce della propria funzione educativa, in una col principio di auto-responsabilità che permea il nostro ordinamento giuridico. Di fatti, considerata l’attuale crisi occupazionale giovanile, l’attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli, in quanto, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, in considerazione delle proprie capacità ed inclinazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento, è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo del mantenimento, sia in termini di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nel mondo del lavoro. È quindi esigibile l’utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego aderente alle [continua ..]