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Il giudicato interno sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è idoneo a paralizzare gli effetti della sua nullità, dichiarata con sentenza ecclesiastica?
Andrea Zappulla
(Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2020, n. 5078)
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Nota di Andrea Zappulla
La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione con questa ordinanza interlocutoria, in tema di effetti civili del matrimonio e dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, ha cercato di dirimere e risolvere una controversia riguardante una problematica antica, molto spinosa e complessa relativa agli «effetti della sentenza ecclesiastica di nullità (divenuta efficace nell’ordinamento dello Stato) nel giudizio civile, in relazione alle statuizioni economiche relative agli ex coniugi consequenziali al divorzio (non ai figli, cfr. Cass. n. 15558 del 2011)» (pp. 3-4, n. 1.2). Dinanzi alla volontà della controricorrente, i giudici ritengono infondato l’assunto preliminare «essendo il suddetto ricorso (…) stato rigettato da questa Corte con sentenza con consequenziale passaggio in giudicato della sentenza (…) della Corte fiorentina che ha reso esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio» (p. 3, n. 1.1). Di conseguenza, la richiesta effettuata dalla controricorrente risulta superata in quanto «si tratta di giudizi diversi e autonomi, visto che la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e validità del vincolo, non costituenti oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato» (p. 3, n. 1.1). Un’altra questione di particolare rilevanza evidenziata dai giudici cassazionisti riguarda gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità e le provvidenze economiche contemplate dalla normativa concordataria come possibile conseguenza della delibazione della sentenza canonica. In particolare, «si pone la questione se in tal caso la nullità del matrimonio possa determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto le suddette statuizioni economiche o comunque il travolgimento delle stesse» (p. 4, n. 1.2). A questo proposito, si rileva che nell’ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto con maggiore disponibilità sotto il profilo economico-patrimoniale è tenuto agli obblighi scaturenti dall’art. 5, co. 6, l. 1.12.70 n. 898, che dispone: «Con la sentenza che [continua ..]