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Il giudicato interno sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è idoneo a paralizzare gli effetti della sua nullità, dichiarata con sentenza ecclesiastica?

Andrea Zappulla

(Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2020, n. 5078)

(…) Il percorso argomentativo seguito dall’orientamento testimoniato dalle pronunce indicate nel paragrafo 4.1 mira ad isolare concettualmente l’atto costitutivo del matrimonio dal rapporto che è inciso dalla sentenza di cessazione degli effetti civili ed a radicare direttamente e unicamente nel rapporto (e nella cosiddetta solidarietà post) coniugale la fonte genetica delle obbligazioni patrimoniali tra gli ex coniugi, a prescindere dalla esistenza e validità dell’atto costitutivo. In questa prospettiva si afferma, non a caso, che la sentenza di divorzio non attribuisce uno status di divorziato (che si assume inesistente) ma consente agli ex coniugi di riacquistare lo stato libero. E tuttavia, se è vero che non esiste uno status di divorziato, esiste la condizione di divorziato che inerisce alla persona e alle sue relazioni nella collettività, tanto che la legge la riconosce espressamente in molte situazioni, come dimostrato, tra i tanti esempi che si potrebbero fare, dagli artt. 73, comma l, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in tema di atti dello stato civile; 612 bis, comma 2 e 612 ter, comma 3, c.p., in tema di atti persecutori; 76, comma 4 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di gratuito patrocinio; l, comma 489, legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti; 12 bis della legge n. 898 del 1970, modificata dalla legge n. 74 del 1987, che riconosce al solo coniuge divorziato il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto, ecc. La solidarietà post-coniugale per come conformata dalla disciplina sull’assegno divorzile presuppone un rapporto di coniugio fondato su un matrimonio-atto valido o non nullo, come dimostrato dal fatto che il regime patrimoniale delineato dalla legge n. 898 del 1970 è applicabile solo al coniuge divorziato, mentre diversa è la disciplina legale dei rapporti consequenziali al matrimonio nullo. Se il riacquisto dello stato libero fosse condizione sufficiente per l’operatività del suddetto regime patrimoniale, si dovrebbe ammettere che un analogo stato libero è riacquistato anche per effetto della sentenza di nullità del matrimonio che, infatti, fa escludere la configurabilità del delitto di bigamia per chi abbia contratto nuove nozze. E ciò senza considerare il rilievo che il giudicato di nullità del [continua ..]

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Nota di Andrea Zappulla

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione con questa ordinanza interlocutoria, in tema di effetti civili del matrimonio e dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, ha cercato di dirimere e risolvere una controversia riguardante una problematica antica, molto spinosa e complessa relativa agli «effetti della sentenza ecclesiastica di nullità (divenuta efficace nell’ordinamento dello Stato) nel giudizio civile, in relazione alle statuizioni economiche relative agli ex coniugi consequenziali al divorzio (non ai figli, cfr. Cass. n. 15558 del 2011)» (pp. 3-4, n. 1.2). Dinanzi alla volontà della controricorrente, i giudici ritengono infondato l’assunto preliminare «essendo il suddetto ricorso (…) stato rigettato da questa Corte con sentenza con consequenziale passaggio in giudicato della sentenza (…) della Corte fiorentina che ha reso esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio» (p. 3, n. 1.1). Di conseguenza, la richiesta effettuata dalla controricorrente risulta superata in quanto «si tratta di giudizi diversi e autonomi, visto che la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e validità del vincolo, non costituenti oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato» (p. 3, n. 1.1). Un’altra questione di particolare rilevanza evidenziata dai giudici cassazionisti riguarda gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità e le provvidenze economiche contemplate dalla normativa concordataria come possibile conseguenza della delibazione della sentenza canonica. In particolare, «si pone la questione se in tal caso la nullità del matrimonio possa determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto le suddette statuizioni economiche o comunque il travolgimento delle stesse» (p. 4, n. 1.2). A questo proposito, si rileva che nell’ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto con maggiore disponibilità sotto il profilo economico-patrimoniale è tenuto agli obblighi scaturenti dall’art. 5, co. 6, l. 1.12.70 n. 898, che dispone: «Con la sentenza che [continua ..]

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