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Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile non costituisce ex se giustificato motivo valutabile ai fini della sua revisione
Nicola Franchella
(Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119)
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Nota di Nicola Franchella
Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte ha statuito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti risulta condizione necessaria al fine di procedere al giudizio di revisione dell’assegno divorzile, da rendersi alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, in quanto trattasi di elemento di fatto valutabile dal giudice. Al contrario, invece, i nuovi orientamenti giurisprudenziali non costituiscono autonomi motivi, né rientrano tra i giustificati motivi, ex art. 9, L. n. 898/1970, che conferiscono alla parte interessata l’interesse ad agire necessario al fine di procedere al giudizio di revisione sopra citato, in quanto all’interpretazione avallata dal diritto vivente giurisprudenziale non può attribuirsi “un’efficacia cogente ma solo persuasiva”. Ciò premesso, la vicenda in questione prende le mosse dall’istanza di revisione proposta al Tribunale da un soggetto al fine di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie, in quanto quest’ultima percepiva un reddito da lavoro e aveva beneficiato di un’eredità, mentre l’istante, dal canto proprio, era in pensione, si era rispostato e doveva accudire l’anziana madre. Ebbene, la predetta istanza veniva rigettata sia in primo grado, sia dalla Corte di Appello competente territorialmente, in quanto gli elementi in fatto sopra descritti erano già presenti al momento del riconoscimento del diritto all’assegno in favore dell’ex coniuge. Alla luce dei predetti rigetti, l’istante adiva la Suprema Corte sulla scorta di ben nove motivi, resistiti con controricorso dall’ex coniuge. Ebbene, in primo luogo i giudici di legittimità effettuano una doverosa premessa enucleando gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti in ordine alla natura ed alla funzione dell’assegno divorzile. In particolare, fanno menzione ad una pronuncia delle Sezioni Unite risalente al 1990, mediante cui si è riconosciuto carattere esclusivamente assistenziale all’assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Accertato tale presupposto, la liquidazione dell’assegno va effettuata in base ad una valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge [continua ..]