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Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile non costituisce ex se giustificato motivo valutabile ai fini della sua revisione

Nicola Franchella

(Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119)

(…) Al riguardo, appare opportuno premettere che, con la sentenza delle SU di questa Corte n. 11490 del 1990, è stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la menzionata sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, ed all’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute nella materia, e, nell’ambito di una complessiva sua riconsiderazione, hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età di detta parte, ed hanno affermato i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali: a) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge [continua ..]

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Nota di Nicola Franchella

Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte ha statuito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti risulta condizione necessaria al fine di procedere al giudizio di revisione dell’assegno divorzile, da rendersi alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, in quanto trattasi di elemento di fatto valutabile dal giudice. Al contrario, invece, i nuovi orientamenti giurisprudenziali non costituiscono autonomi motivi, né rientrano tra i giustificati motivi, ex art. 9, L. n. 898/1970, che conferiscono alla parte interessata l’interesse ad agire necessario al fine di procedere al giudizio di revisione sopra citato, in quanto all’interpretazione avallata dal diritto vivente giurisprudenziale non può attribuirsi “un’efficacia cogente ma solo persuasiva”. Ciò premesso, la vicenda in questione prende le mosse dall’istanza di revisione proposta al Tribunale da un soggetto al fine di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie, in quanto quest’ultima percepiva un reddito da lavoro e aveva beneficiato di un’eredità, mentre l’istante, dal canto proprio, era in pensione, si era rispostato e doveva accudire l’anziana madre. Ebbene, la predetta istanza veniva rigettata sia in primo grado, sia dalla Corte di Appello competente territorialmente, in quanto gli elementi in fatto sopra descritti erano già presenti al momento del riconoscimento del diritto all’assegno in favore dell’ex coniuge. Alla luce dei predetti rigetti, l’istante adiva la Suprema Corte sulla scorta di ben nove motivi, resistiti con controricorso dall’ex coniuge. Ebbene, in primo luogo i giudici di legittimità effettuano una doverosa premessa enucleando gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti in ordine alla natura ed alla funzione dell’assegno divorzile. In particolare, fanno menzione ad una pronuncia delle Sezioni Unite risalente al 1990, mediante cui si è riconosciuto carattere esclusivamente assistenziale all’assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Accertato tale presupposto, la liquidazione dell’assegno va effettuata in base ad una valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge [continua ..]

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