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Le pratiche commerciali scorrette sono genus unitario di illecito
Federica Faleri
(Cons. di Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414)
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Nota di Federica Faleri
La sentenza in commento presenta un duplice profilo di interesse. In primo luogo, essa fornisce l’occasione per ricostruire la nozione di pratica commerciale scorretta, ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Sotto diverso profilo, viene affrontato il tema dei limiti al sindacato del giudice amministrativo nei confronti del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il giudizio trae origine dal provvedimento emanato dall’AGCM nei confronti di una società attiva in Italia nella vendita online di biglietti per eventi di vario genere. In particolare, alcune associazioni di consumatori hanno segnalato il verificarsi di un rapido esaurimento dei biglietti pubblicizzati sul sito e la contestuale disponibilità degli stessi sul mercato secondario, ad un prezzo più elevato. Pertanto, l’Autorità contesta alla società l’omessa adozione di misure idonee a contrastare l’acquisto multiplo di biglietti sui propri canali di vendita. Tale condotta, infatti, si è tradotta nella limitazione della libertà del consumatore, che si è trovato costretto nell’alternativa tra rinunciare all’evento o rivolgersi al mercato secondario, corrispondendo un prezzo maggiorato. Per queste ragioni, l’Autorità sanziona la società per violazione dell’art. 20, comma 2, Codice del Consumo. Questa ricorre al TAR, ottenendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, a causa della presenza di lacune istruttorie. In seguito, l’Autorità propone appello e, con appello incidentale, la società censura l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui sanziona la pratica scorretta, senza qualificarla come aggressiva o ingannevole. A tal proposito, rimarca che l’ordinamento non consente di valutare come “scorrette” le pratiche commerciali che non siano né ingannevoli, né aggressive. Il Consiglio di Stato respinge tale doglianza, soffermandosi sulla definizione recata dall’art. 20, comma 2, che qualifica scorretta una pratica commerciale «contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio[...]». Tale definizione generale si scompone all’interno del Codice in due diverse [continua ..]