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La legittimità di opere eseguite sotto la vigenza di un permesso di costruire, ma non completate prima della sua decadenza

Argomento: Edilizia
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2024, n. 14)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“1. – Viene sottoposto all’esame dell’Adunanza Plenaria il seguente quesito: “quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio”. La fattispecie in questione è del tutto peculiare: - il Comune di OMISSIS ha rilasciato il permesso di costruire n. OMISSIS del 24 novembre 2010 per la realizzazione di una autorimessa interrata; - i lavori hanno avuto inizio, ma sono stati poco dopo sospesi in seguito alle indagini penali seguite dalla sentenza penale ormai irrevocabile; - con il provvedimento n. OMISSIS del 22 novembre 2016, il Comune non ha annullato l’originario permesso di costruire, ma ne ha dichiarato la decadenza per mancata ultimazione dei lavori, rilevando inoltre come la sentenza penale abbia accertato che le opere erano state assentite in contrasto con la normativa urbanistica e quella paesaggistica; - le parti interessate hanno presentato due diversi progetti, che sono stati seguiti da dinieghi, poiché nella zona sono ammessi solo interventi edificatori di iniziativa pubblica; - con provvedimento n. OMISSIS del 17 maggio 2018, il Comune ha ordinato in base all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 “il ripristino dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire n.ro 33/2010”; - a tale atto ha fatto seguito l’ordinanza n. OMISSIS del 2021 di acquisizione dell’intera particella al patrimonio comunale. Il TAR ha ritenuto legittime l’ordinanza ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e la successiva ordinanza n. 59/2021 di acquisizione dell’intera particella. […] Nondimeno la Sezione remittente […] si è posta la questione se la disciplina vigente consenta all’Amministrazione di ordinare la demolizione delle opere parzialmente eseguite, non completate per l’assenza di un nuovo titolo (come nel caso in questione, in cui l’impresa promissaria acquirente si è vista respingere per due volte l’istanza di completamento, con atti cui ha prestato acquiescenza). La Seconda Sezione ha rilevato che le opere parzialmente realizzate potrebbero essere qualificate come un ‘manufatto difforme’ da quanto autorizzato, e [continua ..]

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