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Opposizione all´erogazione del rimborso di credito IVA e termini decadenziali: rimessione alle S.U.
Cristina Monteleone
Cass. civ., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20842
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Nota di Cristina Monteleone
Il provvedimento in commento trae spunto dal ricorso per Cassazione depositato da una società finanziaria, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato confermato il diniego di rimborso di credito IVA per l’anno 2008 (indicato nel modello VR/2009 ma relativo a credito già riportato nella dichiarazione IVA per l’annualità 1998) emesso dall’Agenzia delle Entrate. La ricorrente, in particolare, lamentava l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto trascorsi i termini temporali ex art. 57 D.P.R. n. 633/1972, idonei ad esercitare l’attività di accertamento nonché l’infondatezza delle condotte illecite addebitate al creditore originario. Di contro, l’Amministrazione Finanziaria, riteneva che il comportamento fraudolento tenuto dal contribuente/creditore originario, riscontrato dall’intervenuto curatore fallimentare, escludesse la spettanza del contestato credito fiscale. Nell’impugnata sentenza, la CTR adita riteneva che i termini decadenziali applicabili al diniego di rimborso non fossero previsti dall’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 bensì dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Preliminarmente alla trattazione della questione sottesa al ricorso depositato, la Suprema Corte ha richiamato i due opposti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto. Per l’indirizzo giurisprudenziale più risalente, è necessario distinguere la motivazione del diniego spiegato dall’Agenzia delle Entrate: qualora si contesti la sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, è applicabile il termine ex art. 57 D.P.R. n. 633/1972; qualora siano in contestazione i requisiti per l’accesso al rimborso, è applicabile il termine ex art. 30 D.P.R. n. 633/1972 (cfr. ex multis Cass. n. 16768/2016). Di contro, l’indirizzo giurisprudenziale più recente ritiene, al contrario, che l’Agenzia delle Entrate possa contestare il rimborso dell’imposta, anche successivamente al decorso dei termini di accertamento previsti ex lege (cfr. Cassazione civile, S.U. n. 5069/2016). Sebbene sia stato pronunciato in materia di IRPEF, l’anzidetto principio è stato applicato anche in materia di IVA (cfr. Cass. n. 3096/2019). Valorizzando l’art. 1442 cod. civ. ed il correlato principio quae temporalia ad agendum perpetua ad [continua ..]