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Opposizione all´erogazione del rimborso di credito IVA e termini decadenziali: rimessione alle S.U.

Cristina Monteleone

Cass. civ., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20842

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(…) Ricorre la opportunità di trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la eventuale rimessione alle Sezioni Unite (…). L’art. 57 DPR 633/72, come integrato dall’art. 10 d.lgs. 313/97 – della cui violazione si duole la ricorrente – così recita (…). Ciò precisato, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 8810 del 10.4.2013; Cass. n. 16768 del 9.8.2016), il diniego di rimborso del credito IVA soggiace al termine di cui all’art. 57 del DPR 633/72 se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza della eccedenza detraibile indicata dal contribuente (Cass. n. 8460 del 22.4.2005; Cass. n. 17969 del 24.7.2013), mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dall’art. 30 del DPR 633/72 (Cass. n. 194 del 10.1.2004; Cass. n. 29398 del 16.12.2008; Cass. n. 8642 del 9.4.2009). Invero, come chiarito da Cass. n. 194 del 2004, cit., “la contestazione circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso indicati dalla norma – quante volte non investa l’esistenza stessa di una eccedenza di imposta in favore del contribuente ma sia limitata (...) all’esistenza degli altri fatti costitutivi – non influisce assolutamente sull’entità dell’imposta dovuta (che resta quindi fuori dalla discussione nella sua determinazione quantitativa) e, pertanto, non attiene assolutamente a profili accertativi dell’imposta stessa (che rimangono immutati e non discussi tra le parti) per cui la contestazione in parola non può ritenersi soggetta al termine decadenziale previsto dalla legge per tutt’altra fattispecie ma deve ritenersi sempre opponibile al contribuente finché questi non abbia il diritto di ottenere il rimborso delle eccedenze” (conf. Cass. n. 29398 del 2008, cit.; Cass. n. 8642 del 2009, cit.; Cass. n. 8810 del 2013, cit.; Cass. n. 8998 del 18.4.2014; Cass. n. 25036 del 25.11.2014; Cass. n. 16768 del 2016, cit.). Secondo Cass. n. 16768 del 2016, cit., la conclusione non sarebbe in contrasto con altri arresti della S.C. e, in particolare: a) con Cass. n. 10192 del 18.4.2008, la quale fa applicazione del principio espresso da Cass. n. 8460 del 2005, cit., riguardante la diversa fattispecie di diniego con il quale è stata contestata l’esistenza [continua ..]

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Nota di Cristina Monteleone

Il provvedimento in commento trae spunto dal ricorso per Cassazione depositato da una società finanziaria, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato confermato il diniego di rimborso di credito IVA per l’anno 2008 (indicato nel modello VR/2009 ma relativo a credito già riportato nella dichiarazione IVA per l’annualità 1998) emesso dall’Agenzia delle Entrate. La ricorrente, in particolare, lamentava l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto trascorsi i termini temporali ex art. 57 D.P.R. n. 633/1972, idonei ad esercitare l’attività di accertamento nonché l’infondatezza delle condotte illecite addebitate al creditore originario. Di contro, l’Amministrazione Finanziaria, riteneva che il comportamento fraudolento tenuto dal contribuente/creditore originario, riscontrato dall’intervenuto curatore fallimentare, escludesse la spettanza del contestato credito fiscale. Nell’impugnata sentenza, la CTR adita riteneva che i termini decadenziali applicabili al diniego di rimborso non fossero previsti dall’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 bensì dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Preliminarmente alla trattazione della questione sottesa al ricorso depositato, la Suprema Corte ha richiamato i due opposti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto. Per l’indirizzo giurisprudenziale più risalente, è necessario distinguere la motivazione del diniego spiegato dall’Agenzia delle Entrate: qualora si contesti la sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, è applicabile il termine ex art. 57 D.P.R. n. 633/1972; qualora siano in contestazione i requisiti per l’accesso al rimborso, è applicabile il termine ex art. 30 D.P.R. n. 633/1972 (cfr. ex multis Cass. n. 16768/2016). Di contro, l’indirizzo giurisprudenziale più recente ritiene, al contrario, che l’Agenzia delle Entrate possa contestare il rimborso dell’imposta, anche successivamente al decorso dei termini di accertamento previsti ex lege (cfr. Cassazione civile, S.U. n. 5069/2016). Sebbene sia stato pronunciato in materia di IRPEF, l’anzidetto principio è stato applicato anche in materia di IVA (cfr. Cass. n. 3096/2019). Valorizzando l’art. 1442 cod. civ. ed il correlato principio quae temporalia ad agendum perpetua ad [continua ..]

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