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Accordo di separazione in negoziazione assistita avente ad oggetto trasferimenti immobiliari: intervento del notaio
Giuseppe Piccardo
(Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202)
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Nota di Giuseppe Piccardo
La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dal reclamo di una notaio avverso la decisione del Consiglio Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto (di seguito anche Co.Re.Di), con la quale le erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie per la negligenza nella conservazione degli atti e per la violazione dell’art. 147, lett. a) l. n. 89/2013 (di seguito anche legge notarile o l.n.) e per avere, così, compromesso il decoro e il prestigio della funzione notarile. In particolare, la questione riguarda l’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale di accordo di separazione personale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 che prevedeva, oltre alla regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, il trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell’immobile già adibito a casa coniugale, con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario e l’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso la competente Agenzia del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare. La suddetta scrittura privata, recante la firma dei coniugi autenticata dai rispettivi avvocati, era stata, successivamente, autenticata da una notaio, con forma analoga a quella prevista dall’art. 72 l.n. e, dunque, con lettura alle parti della scrittura dell’orario di sottoscrizione e senza indicazione del numero di repertorio e di raccolta. Ad avviso della professionista, infatti, era sufficiente un’autentica cosiddetta “minore”, che non necessita di controllo di legalità dell’atto. Il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione e la Notaio rogava l’atto di cessione immobiliare tra i coniugi, ma il Conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile, che deferiva la Notaio al competente Co.Re.Di. Il suddetto organismo disciplinare riteneva, altresì, la condotta della notaio colpevole per l’inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica di cui all’articolo 5, co. 3, l. n. 162/2014, secondo cui l’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano [continua ..]