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Accordo di separazione in negoziazione assistita avente ad oggetto trasferimenti immobiliari: intervento del notaio

Giuseppe Piccardo

(Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202)

(…) In sintesi, la ricorrente ritiene di essersi limitata ad un’autentica minore senza ricevere alcun atto notarile e, pertanto, di non avere alcun obbligo di controllare la legalità – formale e sostanziale – del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della convenzione conclusa in sede di negoziazione assistita per la loro separazione consensuale, e conseguentemente di non aver alcun obbligo di iscrizione del medesimo verbale a repertorio, di metterlo a raccolta e, tantomeno, di provvedere alla celere trascrizione dello stesso. La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla 1. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. procedura di negoziazione assistita da avvocati, nuovo strumento di composizione amichevole delle liti (capo II del suddetto decreto). L’art. 5 dispone che l’accordo che compone la controversia venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il comma 3 del citato art. 5 prevede che, quando le parti, con l’accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La procedura di negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di addivenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. L’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 delinea un procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da individuarsi nella necessaria presenza di almeno un avvocato per parte e nel coinvolgimento del Procuratore della Repubblica (…). Da quanto sopra riportato emerge che è lo stesso legislatore, nel disciplinare i poteri certificativi dell’avvocato nell’ambito della negoziazione assistita delle separazioni e dei divorzi, a fare rinvio a quanto dispone in materia l’art. 5, il quale, come si è detto, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai fini [continua ..]

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Nota di Giuseppe Piccardo

La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dal reclamo di una notaio avverso la decisione del Consiglio Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto (di seguito anche Co.Re.Di), con la quale le erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie per la negligenza nella conservazione degli atti e per la violazione dell’art. 147, lett. a) l. n. 89/2013 (di seguito anche legge notarile o l.n.) e per avere, così, compromesso il decoro e il prestigio della funzione notarile. In particolare, la questione riguarda l’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale di accordo di separazione personale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 che prevedeva, oltre alla regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, il trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell’immobile già adibito a casa coniugale, con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario e l’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso la competente Agenzia del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare. La suddetta scrittura privata, recante la firma dei coniugi autenticata dai rispettivi avvocati, era stata, successivamente, autenticata da una notaio, con forma analoga a quella prevista dall’art. 72 l.n. e, dunque, con lettura alle parti della scrittura dell’orario di sottoscrizione e senza indicazione del numero di repertorio e di raccolta. Ad avviso della professionista, infatti, era sufficiente un’autentica cosiddetta “minore”, che non necessita di controllo di legalità dell’atto. Il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione e la Notaio rogava l’atto di cessione immobiliare tra i coniugi, ma il Conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile, che deferiva la Notaio al competente Co.Re.Di. Il suddetto organismo disciplinare riteneva, altresì, la condotta della notaio colpevole per l’inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica di cui all’articolo 5, co. 3, l. n. 162/2014, secondo cui l’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano [continua ..]

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