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Se il termine è inferiore a 15 giorni la diffida ad adempiere non produce effetti
Libera Granese
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Nota di Libera Granese
Il caso concreto. Pirelli & C. s.p.a. conferiva a D.D.M. e Associati Licensing s.r.l. l’incarico di assistere in esclusiva il proprio management nell’attività di licensing del marchio Pirelli. Il 3 dicembre 2007 Pirelli rivolgeva a D.D.M. e Associati Licensing la richiesta di un rapporto sull’andamento delle licenze per l’anno in corso ma a tale richiesta la società incaricata dell’attività di licensing rispondeva che quanto richiesto era estraneo all’incarico conferitole. La richiesta era reiterata il 21 dicembre 2007, con intimazione della trasmissione del report entro il 10 gennaio 2008, pena la risoluzione di diritto del contratto. D.D.M. e Associati Licensing dava riscontro a tale corrispondenza il giorno 10 gennaio 2008 attraverso la trasmissione di una relazione che Pirelli riteneva del tutto insoddisfacente e tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto. All’esito del primo e del secondo grado veniva dichiarato risolto di diritto il contratto e ritenuta legittima l’assegnazione di un termine ad adempiere inferiore a quello legale. Oggetto di esame da parte dei giudici della Corte di Cassazione sono le condizioni di validità di un termine ad adempiere inferiore a quindici giorni. L’iter logico. Come noto, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. consiste in una intimazione per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine con l’avvertimento che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto. La diffida costituisce un atto negoziale, unilaterale e recettizio, avente necessariamente forma scritta. L’art. 1454, comma 2, stabilisce che in ogni caso tale termine non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi risulti congruo un termine minore. Nell’ipotesi in cui il termine non sia congruo, il mancato adempimento alla sua scadenza non determina la risoluzione di diritto del contratto. Con riferimento al caso in esame, la Corte sostiene che per valutare in primis se è decorso il termine legale deve considerarsi come dies a quo quello di conoscenza della diffida da parte dell’inadempiente e non quello di invio della comunicazione, ex art. 1335 c.c. Nel giudizio di gravame viene implicitamente assunto che tra dies a quo e dies ad quem (coincidente con quello di scioglimento di [continua ..]