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La vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all'esito della decisione della Corte di Giustizia adìta ex art. 267 TFUE

Argomento: Della giurisdizione e della competenza in generale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 4 aprile 2022, n. 10860)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

“(…)- il 24 maggio 2016 (causa C-353/15) veniva depositata l'ordinanza della CGUE, con il seguente dispositivo: "L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000  del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benchè tale società non abbia più in quest'ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonchè la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data";(…) - il 27 febbraio 2017, riassunto il giudizio, veniva pubblicata la sentenza n. 154 (oggetto del presente ricorso per cassazione) con la quale la Corte di Appello di Bari definiva il reclamo dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e quindi revocando il fallimento della (OMISSIS) srl; si osserva, in particolare, nella sentenza in questione, che: - il giudice del reclamo può riesaminare il merito della giurisdizione previa rimessione alla CGUE di questione pregiudiziale concernente l'esatta interpretazione del diritto comunitario, allorquando abbia ragione di dubitare della conformità a quest'ultimo della statuizione sulla giurisdizione già resa dalla Corte di Cassazione ex art. 382  c.p.c.; - quanto stabilito dalla CGUE richiede di verificare se, al momento dell'instaurazione del procedimento fallimentare, il centro effettivo di direzione e di controllo della (OMISSIS) srl, nonchè il luogo di gestione dei suoi interessi, continuasse a trovarsi in Italia, così da superare la presunzione di cui all'art. 3 p. 1 Reg.CE n. 1346/2000 ; - questa verifica deponeva nel senso che la (OMISSIS) srl avesse appunto in (OMISSIS), e non in Italia, il centro effettivo di direzione e controllo, nonchè il [continua ..]

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