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Il diritto-dovere di visita al figlio minore non è coercibile: inapplicabilità delle misure di coercizione indiretta ex art. 614bis c.p.c.
Annamaria Pelo
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Nota di Annamaria Pelo
La questione sottesa alla pronuncia in esame involge l’applicabilità al diritto di famiglia della previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di condannare il soggetto inadempiente a pagare una somma di denaro, a titolo di sanzione, per il mancato adempimento della sua obbligazione. La Corte di Cassazione è stata adita al fine di stabilire se, in caso di inadempimento del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, possa applicarsi lo strumento di coercibilità in via indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. La vicenda origina da un procedimento avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità e la regolamentazione del dovere del padre di far visita periodicamente al figlio nato fuori del matrimonio. Il giudice di prime cure, accertata la paternità naturale del genitore non collocatario, sanzionava quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c. per inadempimento del diritto-dovere di visita e quantificava in € 100,00 la somma da versare alla madre per ogni futuro inadempimento di tale obbligo. Tale decisione, veniva impugnata dal padre mediante ricorso per cassazione. Questi sosteneva che lo strumento della coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c. non potesse applicarsi agli obblighi di visita del figlio, poiché al diritto del minore di ricevere la visita del genitore corrisponderebbe il diritto potestativo non coercibile di quest’ultimo, neppure sanzionabile ex art. 709-ter c.p.c. La Corte accoglieva il ricorso, affermando che il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra ai sensi dell’art. 709ter c.p.c. una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. In considerazione della specialità delle regole che disciplinano il diritto di famiglia ed alla luce delle particolari relazioni che si intessono nell’ambito familiare, secondo il Supremo Consesso, nei rapporti tra genitori e figli, si deve disconoscere [continua ..]