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E' incostituzionale la limitazione al trasferimento temporaneo dei dipendenti con figli minori di tre anni prevista dall'art. 42 bis

Argomento: Diritto di Famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 4 giugno 2024, sent. n. 99)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

1.– Il Consiglio di Stato, (…), ha sollevato, (…), questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001. 2.– La disposizione censurata ha introdotto l’istituto del trasferimento temporaneo in favore dei dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che siano genitori di figli minori di tre anni.  (…) il dipendente «può essere assegnato» a richiesta, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a 3 anni, «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa». L’assegnazione è subordinata alla sussistenza di un posto «vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva», salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, (…). 3.– Il rimettente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, là dove consente il trasferimento del dipendente pubblico solo presso «una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa» e non anche presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione ove è fissata la residenza del nucleo familiare. (…) 4.– La questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost. (…) il legislatore statale, nel consentire ai dipendenti pubblici di ottenere il trasferimento temporaneo solo «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», ha introdotto un requisito che condiziona il concreto ambito di applicazione dell’istituto, anche sul piano soggettivo. In base a tale previsione, infatti, è stata esclusa in radice la possibilità di accedere al beneficio del trasferimento per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di fissare la residenza familiare (ove vive il figlio minore) in una regione o provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori. (…) 4.4.– Il trasferimento temporaneo dei dipendenti [continua ..]

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