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L´e-mail non contestata ha valore di piena prova del patto aggiunto al contratto

Argomento: Del contratto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 2024, n. 14046)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“(…) 3. - Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt. 2702 e 1888 c.c., nonché “omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e-mail inviata dal funzionario di […], in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da […]”. Nella illustrazione del motivo il ricorrente (richiamando, come accennato, talune delle deduzioni già svolte a sostegno del primo motivo) deduce in sostanza che un messaggio di posta elettronica “ordinaria” costituisce ai sensi dell’art. 2712 c.c. un “documento informatico” che, se non disconosciuto, forma piena prova dei fatti in esso rappresentati. E poiché la provenienza della e-mail di estensione della copertura non era stata contestata, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta. Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”. Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”. Per questi documenti l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di (qualità,) sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l’abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del [continua ..]

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