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L'Italia non ha giurisdizione per procedere con una richiesta di risarcimento contro la Repubblica Popolare Cinese

Argomento: Degli organi giudiziari
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 11 giugno 2024, n. 16136) stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

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"1. A.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone la Repubblica Popolare di Cina affinché, previo accertamento della sua responsabilità, fosse condannata al risarcimento del danno, quantificato nei limiti della competenza del giudice adito. Deduceva che nel marzo del 2020 era deceduta la madre della ricorrente, B.B., della quale si occupava l'attrice, a seguito del contagio da Covid19, e che anche l'attrice si era ammalata, essendo stata pertanto ricoverata e sottoposta ad intubazione, salvo poi essere dimessa dall'ospedale ove era stata ricoverata solo in data 4 aprile 2020. Deduceva che solo in data 31 dicembre 2019 le autorità sanitaria della Repubblica Popolare Cinese avevano comunicato all'OMS l'esistenza di alcuni casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan e che solo in data 22 gennaio 2020, detta città, a seguito del diffondersi della patologia era stata posta in stato di quarantena. Assumeva che in realtà i casi di polmonite da Covid19 si erano manifestati in data ben anteriore a quella della comunicazione all'OMS, e che quindi si ravvisava, come da informazioni giornalistiche, un ragguardevole ritardo nella comunicazione stessa. Sempre sulla base di una serie di fonti giornalistiche, era quindi da reputare che la diffusione del coronavirus era da far risalire ad una data notevolmente anteriore a quella in cui la convenuta si era invece attivata, e che prima della comunicazione ufficiale, vi era stato il tentativo di impedire la diffusione di notizie ed informazioni circa quanto stava accadendo in Cina, con l'occultamento di una situazione sanitaria di gravità ben maggiore di quella rappresentata. La responsabilità della convenuta andava affermata per la violazione degli obblighi scaturenti dal Regolamento Sanitario Internazionale (IHR), entrato in vigore il 15 giugno 2007, che al fine di creare un sistema globale di allerta e risposta, ha imposto ai singoli stati aderenti, tra cui anche la Repubblica Popolare di Cina, di valutare gli eventi verificatisi all' interno del proprio territorio ed aventi incidenza sulla sanità, provvedendo quindi alla notifica di quelli di potenziale interesse, anche con causa o fonte sconosciuta, all'OMS nel termine di 24 ore dalla valutazione (art. 6). Attesa la ricostruzione delle vicende di diffusione della pandemia, che permettevano di far risalire già alla seconda metà del mese di dicembre del [continua ..]

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