home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2023 / Consenso all´utilizzo dell´immagine e cessione dei relativi diritti: basta il consenso ..

indietro stampa contenuto


Consenso all´utilizzo dell´immagine e cessione dei relativi diritti: basta il consenso tacito

Argomento: Dell’efficacia del contratto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 03 luglio 2024, n. 18276)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

Articoli Correlati: consenso - efficacia - contratto

“(…) 7. - Premessi i fatti e i motivi di ricorso, ai fini del corretto inquadramento delle questioni oggetto del ricorso, va ricordato che il diritto all’immagine è tutelato nel nostro ordinamento nel codice civile (art.10) e nella legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore (artt.96 e 97), che detta il completamento della disciplina codicistica. Dal combinato disposto della disposizione del codice civile e delle disposizioni della legge speciale, si desume la regola che pone il divieto di esporre o pubblicare l’immagine di una persona. Il divieto non è assoluto nell’ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione non rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esposizione o la pubblicazione e ammessa quando sussista il consenso della persona medesima (art.96 legge n. 633 del 1941) o quando ricorra una delle fattispecie tassativamente stabilite dalla legge in deroga al divieto stesso (notorietà della persona; ufficio pubblico da essa ricoperto; necessità di giustizia o di polizia; sussistenza di scopi scientifici, didattici o culturali; collegamento della riproduzione con fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: art.97, primo comma, L. n.633 del 1941). Il divieto e, invece, assoluto nella contraria ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione rechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, perché in questa ipotesi l’esigenza del rispetto dell’intimità della persona prevale sull’esigenza sociale di pubblica conoscenza della sua immagine, sicché non sono ammesse deroghe al divieto di divulgazione (art.97, secondo comma, L. n.633 del 1941). Il diritto all’immagine - configurato in dottrina talora come manifestazione del più ampio diritto alla riservatezza, talaltra come autonomo diritto della personalità - ha un duplice contenuto, negativo e positivo. Sotto il primo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico; la correlativa situazione giuridica soggettiva passiva posta in capo alla totalità (erga omnes) dei consociati consiste in un dovere di astensione. Sotto il secondo profilo, il diritto tutela l’interesse del titolare ad apparire in pubblico nella [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio