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L´interesse del minore adottato alla conservazione dei legami affettivi con la famiglia d'origine

Argomento: Adozione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2024, n. 10278)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“2.5. Com'è noto, questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991). La Corte costituzionale, con Sentenza n. 183 del 2023 (Corte cost., Sentenza n. 183 del 28/09/2023), ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, ma poi ha esaminato le altre questioni, ritenendole non fondate sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate. Dopo aver ricostruito l’istituto dell'adozione e la sua ratio, nel chiarire l' infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale ha fornito un' interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, L. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto. Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale. Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti coinvolti, cui questo Collegio rinvia, il Giudice delle leggi ha operato un’interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.[…] 2.5. Com'è noto, questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 [continua ..]

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