home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Moniti inascoltati: la ragionevole applicabilità dell´art. 131-bis c.p. ai reati per i ..
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Moniti inascoltati: la ragionevole applicabilità dell´art. 131-bis c.p. ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva
Irene Palese
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Irene Palese
La sentenza della Corte Costituzionale in esame dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva». L’art. 131–bis, inserito dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 28/2015, introduce nell’ordinamento penale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Essa è applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. La ratio è di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per reati bagatellari, in applicazione del principio di economia processuale e proporzionalità della pena. Il limite applicativo dell’esimente, fissato dal c. 1 in cinque anni, è stato spesso oggetto di dibattiti giurisprudenziali, che hanno evidenziato casi emblematici di stati patologici della giustizia penale. Si pensi, ad esempio, a una nota condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce per il furto, tentato, di una melanzana prelevata da un campo. Essendo il furto aggravato dall’esposizione dell’oggetto alla fede pubblica, esso è punito ex art. 625 c.p. con la reclusione pari, nel massimo, a sei anni: un limite edittale superiore a cinque anni che non consente, quindi, l’applicazione dell’esimente. A mente di ciò, risulta inconcepibile la celebrazione di un procedimento, sino al terzo grado di giudizio, per fatti la cui offensività è scarsissima e il valore della res quasi inesistente. Sulla scia di tali riflessioni, nel gennaio 2016 il Tribunale di Nola sollevava questione di legittimità costituzionale, lamentando la lesione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., a causa della mancata estensione dell’art. 131-bis all’ipotesi circostanziata della ricettazione di particolare tenuità, ex art 648 c. 2 c.p. La pena massima prevista per detto reato impedisce infatti l’applicazione dell’art 131–bis, comportando un ingiustificato diverso trattamento di ipotesi astrattamente configurabili come di particolare tenuità. Invero, il giudice osserva come «fatti astrattamente [continua ..]