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Costituzionalmente illegittima la limitazione della permanenza all´aperto per una durata non superiore a due ore al giorno prevista dal regime penitenziario ex art. 41-bis, in quanto sacrifica eccessivamente le esigenze di socialità dei detenuti
Argomento: Ordinamento penitenziario
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ordin. penit., «nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto non sia superiore a due ore» (…).
Le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
È opportuno premettere una pur sintetica ricostruzione del quadro normativo, poiché la disciplina della permanenza all’aperto ha conosciuto un’evoluzione non sempre lineare, in rapporto ai diversi regimi di detenzione.
Nel regime detentivo ordinario, il legislatore ha disposto un consistente ampliamento delle ore quotidiane d’aria (…).
Per effetto della (…) modifica di cui al d.lgs. n. 123 del 2018, l’art. 10 ordin. penit. (…) stabilisce che al detenuto «è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno» (primo comma), tempo riducibile «fino a due ore al giorno», dal direttore dell’istituto penitenziario, «[p]er giustificati motivi» (secondo comma).
Dunque (…), con la riforma del 2018 il legislatore ha preso atto che la permanenza all’aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l’equilibrio psicofisico dei detenuti (…); contestualmente all’estensione del tempo di permanenza all’aperto è stata tuttavia riservata una maggiore discrezionalità all’amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilità di ridurre le ore d’aria, essendo la nozione di “giustificati motivi” suscettibile di interpretazione evidentemente più vasta, rispetto alla nozione di “motivi eccezionali” di cui al precedente testo dell’art. 10, primo comma, ordin. penit. (…).
Per il regime di sorveglianza particolare, il comma 4 dell’art. 14-quater ordin. penit. stabilisce che le restrizioni di trattamento determinate dalla necessità di fronteggiare la pericolosità intramuraria del detenuto non possono riguardare «la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10».
Essendo (…) l’art. 14-quater ordin. penit. [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 18 marzo 2025, n. 30)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro