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Riaffermata la tenuta costituzionale dell´art. 649 c.p.p.: possono sussistere sanzione amministrativa e pena in caso di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000)
Jessica Bianchin
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Nota di Jessica Bianchin
La fattispecie in esame trae origine da una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), sollevata dal Tribunale di Rovigo, con l’ordinanza del 14 febbraio 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117 c. 1 della Costituzione e quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel caso in esame, l’imputato veniva sottoposto a due procedimenti, amministrativo e penale, per il reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 (nuova disciplina dei reati in materie di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge n. 205 del 25 giugno 1999), per aver omesso, in qualità di titolare di un’impresa individuale, il versamento nei termini di legge dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). Nel procedimento amministrativo, l’agente veniva condannato al pagamento di una sanzione amministrativa. Il giudice rimettente dubitava della costituzionalità dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione formalmente amministrativa ma di carattere sostanzialmente penale (come da interpretazione derivante dai criteri sovranazionali). Il Giudice a quo sosteneva che vi fosse un contrasto tra l’articolo 649 c.p.p. e l’art. 117 c. 1 Cost., “nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente all’interpretazione della disposizione dell’art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di Giustizia”. Il rimettente ripercorreva quindi la giurisprudenza europea sviluppatasi sul principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Invero, i precedenti giurisprudenziali (in particolare, Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia; CGUE, sent. 20 marzo 2018, Menci) escludevano la contrarietà della normativa italiana con gli artt. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, confermando che è ammissibile il doppio binario procedimentale e sanzionatorio, a condizione che i due procedimenti perseguano scopi differenti e complementari. Oltre a [continua ..]