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Sull´accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza di cui al d.lgs. 28/2011

Alisia Mercurio

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 11 settembre 2020, n. 18)

“Osserva l’Adunanza che la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti; 4.1. La decadenza non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere. Alla luce delle delineate coordinate occorre dunque affrontare l’esegesi dell’art. 42 comma 3, la decadenza ivi contemplata, e soprattutto, il concetto di rilevanza contestualmente menzionato. 5.1. Non v’è dubbio alcuno che la decadenza, cui la disposizione citata fa riferimento, sia appieno sussumibile nel concetto di decadenza pubblicistica sinora descritto, potendosi pacificamente escludere un’improprietà del linguaggio legislativo, tale da ricondurre sotto il nomen iuris utilizzato altri istituti di carattere sanzionatorio. Lo ha già chiarito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2017, n. 50) puntualmente richiamata dall’ordinanza di rimessione, che qui deve integralmente confermarsi nella sua impostazione. 5.2. Si aggiunge che il chiaro discrimen fra la decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per [continua ..]

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Nota di Alisia Mercurio

La questione decisa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attiene all’ambito di applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011 e, in particolare, alla problematica della decadenza dal beneficio incentivante nella sua interezza nell’ipotesi di omissione di informazioni indispensabili all’attribuzione della maggiorazione del 10%. Tre sono i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria: 1) se la richiesta di un operatore economico degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011 e della maggiorazione prevista dall’art. 14, comma 1, lett. d) dello stesso D.M. determini l’avvio di un unico procedimento, nel quale la maggiorazione abbia la stessa natura dell’incentivo base; 2) se, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011, quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% di cui al predetto art. 14, la violazione stessa debba intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla intera tariffa incentivante, ovvero dalla sola maggiorazione; 3) se il provvedimento di decadenza, nell’ipotesi in cui riguardi l’intero beneficio, abbia natura sanzionatoria e, quindi, richieda l’accertamento dell’elemento soggettivo. Il Consiglio di Stato si sofferma, in primo luogo, sui profili di diritto intertemporale della vicenda e afferma che la fattispecie trae origine da un provvedimento del 2 marzo 2017, per cui deve essere decisa alla luce dell’originaria formulazione della norma, la quale prevedeva una generica decadenza dagli incentivi causalmente collegata alla rilevanza delle violazioni. Analizza poi la natura della decadenza, intesa quale “vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc o ex nunc, di una posizione giuridica di vantaggio” e stabilisce che, pur presentando dei tratti comuni con l’istituto dell’autotutela, se ne differenzia per alcune specifiche caratteristiche. In primis, mentre per l’autotutela sussiste una norma generale, quale quella dell’art. 21 nonies, L. n. 241/90, che ne disciplina i presupposti, le condizioni e gli effetti, la decadenza è espressamente prevista da singole disposizioni legislative. In secundis, i due istituti si differenziano per la tipologia del vizio sotteso. Solitamente i vizi che danno luogo a decadenza consistono nella falsità o non veridicità delle dichiarazioni dell’istante su stati e [continua ..]

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