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Sull´accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza di cui al d.lgs. 28/2011
Alisia Mercurio
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 11 settembre 2020, n. 18)
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Nota di Alisia Mercurio
La questione decisa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attiene all’ambito di applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011 e, in particolare, alla problematica della decadenza dal beneficio incentivante nella sua interezza nell’ipotesi di omissione di informazioni indispensabili all’attribuzione della maggiorazione del 10%. Tre sono i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria: 1) se la richiesta di un operatore economico degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011 e della maggiorazione prevista dall’art. 14, comma 1, lett. d) dello stesso D.M. determini l’avvio di un unico procedimento, nel quale la maggiorazione abbia la stessa natura dell’incentivo base; 2) se, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011, quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% di cui al predetto art. 14, la violazione stessa debba intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla intera tariffa incentivante, ovvero dalla sola maggiorazione; 3) se il provvedimento di decadenza, nell’ipotesi in cui riguardi l’intero beneficio, abbia natura sanzionatoria e, quindi, richieda l’accertamento dell’elemento soggettivo. Il Consiglio di Stato si sofferma, in primo luogo, sui profili di diritto intertemporale della vicenda e afferma che la fattispecie trae origine da un provvedimento del 2 marzo 2017, per cui deve essere decisa alla luce dell’originaria formulazione della norma, la quale prevedeva una generica decadenza dagli incentivi causalmente collegata alla rilevanza delle violazioni. Analizza poi la natura della decadenza, intesa quale “vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc o ex nunc, di una posizione giuridica di vantaggio” e stabilisce che, pur presentando dei tratti comuni con l’istituto dell’autotutela, se ne differenzia per alcune specifiche caratteristiche. In primis, mentre per l’autotutela sussiste una norma generale, quale quella dell’art. 21 nonies, L. n. 241/90, che ne disciplina i presupposti, le condizioni e gli effetti, la decadenza è espressamente prevista da singole disposizioni legislative. In secundis, i due istituti si differenziano per la tipologia del vizio sotteso. Solitamente i vizi che danno luogo a decadenza consistono nella falsità o non veridicità delle dichiarazioni dell’istante su stati e [continua ..]