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L´accesso agli atti in relazione ai documenti reddituali e finanziari
Pierandrea Fulgenzi
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020, n. 19)
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Nota di Pierandrea Fulgenzi
Con ordinanza di rimessione la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha posto al vaglio dell’Adunanza plenaria il rapporto tra la disciplina del diritto d’accesso contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 e ss.) e le norme processuali civilistiche (artt. 210 e 213 c.p.c.; art. 492-bis cod. proc. civ. e art. 155-sexies disp. att. c.p.c. sulla ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia), che regolano l’acquisizione di informazioni e documenti relativi all’accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell’ex-coniuge o convivente, da far valere nel giudizio civile instaurato nell’interesse del figlio minorenne. Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall’amministrazione finanziaria – contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria – costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Il collegio ha poi precisato che l’accesso difensivo ai documenti presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia anche attraverso modalità telematiche. La sentenza in commento fornisce occasione di riflessione circa l’estensione o meno della disciplina dell’accesso documentale a tutti i documenti dell’anagrafe tributaria contenenti sia i dati patrimoniali e fiscali sia i dati sui rapporti finanziari. Trattasi di questione che deve essere risolta in senso affermativo, atteso il concetto ampio di “documento amministrativo” delineato dagli artt. 22 co. 1, lett. d) legge 241/1990 e 1, co. 1, lett. a), D.P.R. 445/2000. Sotto il profilo oggettivo la nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di istanza di accesso è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla PA o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato “purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzata o [continua ..]