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L´accesso agli atti in relazione ai documenti reddituali e finanziari

Pierandrea Fulgenzi

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020, n. 19)

“La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita della causa d’appello, [...], rimetteva gli atti all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., ponendo le seguenti questioni: «a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.); [...]». [...] 8.3. […] [L]a nozione normativa di «documento amministrativo» suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale. [...] 8.6. […] [D]eve ritenersi che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti acquisiti dall’amministrazione finanziaria e i relativi dati inseriti e conservati nell’anagrafe tributaria [...] rientrano, senza particolari dubbi esegetici, nella sopra riportata ampia nozione di documenti amministrativi [...]. 8.7 [...] [L]a qualificazione dei documenti in questione come «documenti amministrativi» comporta la loro piena accessibilità [...]. La seconda e centrale questione della controversia attiene ai rapporti [continua ..]

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Nota di Pierandrea Fulgenzi

Con ordinanza di rimessione la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha posto al vaglio dell’Adunanza plenaria il rapporto tra la disciplina del diritto d’accesso contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 e ss.) e le norme processuali civilistiche (artt. 210 e 213 c.p.c.; art. 492-bis cod. proc. civ. e art. 155-sexies disp. att. c.p.c. sulla ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia), che regolano l’acquisizione di informazioni e documenti relativi all’accertamento della situazione reddituale e patrimoniale dell’ex-coniuge o convivente, da far valere nel giudizio civile instaurato nell’interesse del figlio minorenne. Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall’amministrazione finanziaria – contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria – costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Il collegio ha poi precisato che l’accesso difensivo ai documenti presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia anche attraverso modalità telematiche. La sentenza in commento fornisce occasione di riflessione circa l’estensione o meno della disciplina dell’accesso documentale a tutti i documenti dell’anagrafe tributaria contenenti sia i dati patrimoniali e fiscali sia i dati sui rapporti finanziari. Trattasi di questione che deve essere risolta in senso affermativo, atteso il concetto ampio di “documento amministrativo” delineato dagli artt. 22 co. 1, lett. d) legge 241/1990 e 1, co. 1, lett. a), D.P.R. 445/2000. Sotto il profilo oggettivo la nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di istanza di accesso è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla PA o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato “purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzata o [continua ..]

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