home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2021 / Accesso civico e accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Accesso civico e accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici
Marco Coletta
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10)
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Marco Coletta
Con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’accesso civico generalizzato nel settore dei contratti pubblici, pronunciandosi, tra l’altro, sul seguente quesito: “se la disciplina dell’accesso civico generalizzato […] sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice”. Con riferimento a detta questione sono emersi in giurisprudenza orientamenti contrastanti, in considerazione di un quadro normativo per alcuni aspetti perplesso, che di seguito si richiama brevemente. L’accesso civico generalizzato, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 97/2016, il quale, modificando l’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, ha previsto il diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, nell’ottica della trasparenza amministrativa. Detto diritto, d’altra parte, è stato sottoposto ad una serie di limiti dallo stesso legislatore, il quale ha previsto all’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, l’esclusione dell’accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso previsti dalla legge, “ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”. Il senso di quest’ultimo inciso – vale a dire, l’individuazione di specifiche condizioni, modalità o limiti che escludono l’esercizio del predetto diritto – è alla base della questione risolta dall’Adunanza plenaria. Si deve tener presente, invero, che l’art. 53, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, prevede nel settore dei contratti pubblici un regime speciale per l’esercizio del diritto di accesso, stabilendo che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti è disciplinato dagli artt. 22 ss. l. n. [continua ..]