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Circa l´atto di acquisizione sanante pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria
Anna Maria Pelo
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 5 agosto 2020, n. 15)
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Nota di Anna Maria Pelo
L’Adunanza Plenaria ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004 (conv. con l. n. 140 del 2004) relativamente alle parole “fatti ed atti di gestione” al fine di individuare la competenza o meno dell’organo straordinario di liquidazione sulle poste passive di bilancio. Con ordinanza del 20 marzo 2020, n. 1994, la Sezione Quarta ha sottoposto all’Adunanza Plenaria la problematica relativa alla corretta imputazione del debito conseguente all’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante alla gestione dell’Organo Straordinario di Liquidazione ovvero alla gestione ordinaria del bilancio del Comune. La vicenda origina da un ricorso presentato dai proprietari di alcuni terreni illecitamente occupati e trasformati dal Comune, i quali, con istanza e successivamente con ricorso al TAR Basilicata, avevano sollecitato a rendere noto se l’ente intendesse emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e imponeva al Comune di “concludere il procedimento, attivato dai ricorrenti con l’istanza del 30.6/5.7.2016, di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione telematica della presente sentenza”. Gli originari ricorrenti adivano nuovamente il Tribunale amministrativo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il Comune costituitosi asseriva di aver inviato all’Organo Straordinario di Liquidazione tutta la documentazione necessaria per emettere il provvedimento conferente chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, ritenendo che le parole “fatti ed atti di gestione” andassero interpretate sotto il profilo contabile e perciò non alla data dell’evento danno, cioè alla data del compimento della fattispecie illecita, ma al momento in cui il debito del Comune era diventato certo, liquido ed esigibile. Poiché, nella specie, il dissesto finanziario del Comune era stato dichiarato con Delibera ed il provvedimento di acquisizione sanante non era stato ancora emesso dal Comune, ad avviso del primo giudice non sussisteva la competenza dell’organo [continua ..]