home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Aggravante dell´agevolazione mafiosa: chiarita la natura soggettiva
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Aggravante dell´agevolazione mafiosa: chiarita la natura soggettiva
Irene Palese
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Irene Palese
La sentenza delle Sezioni Unite in esame dirime il contrasto giurisprudenziale concernente la natura giuridica dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa ex art 416 bis 1 c.p. Questa aggravante ad effetto speciale, già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, prevede l’aumento di pena da un terzo alla metà quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose. La circostanza prevista da detto articolo si snoda nelle due varianti del ‘metodo’ e dell’’agevolazione’, con lo scopo di assicurare una copertura repressiva totale del fenomeno mafioso. Mentre è pacifica la natura oggettiva dell’aggravante del metodo mafioso, che si caratterizza per le modalità dell’azione, controversa è la natura dell’aggravante agevolativa. Le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire se quest’ultima fosse di tipo oggettivo, e quindi riconducibile alle circostanze ai sensi dell’art. 70 c.p., ovvero soggettivo, in tal caso rientrante nell’ambito dell’art. 118 c.p., e di conseguenza non estensibile ai concorrenti nel reato. Il Supremo Consesso ha altresì chiarito «se sia necessario individuare in capo a ciascun concorrente il dolo specifico richiesto dalla norma o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia arrecato il proprio contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita dall’agente». (§ 3.2) La vicenda giudiziaria riguarda un soggetto la cui attività illecita era consistita nell’intermediare tra coloro i quali necessitavano di finanziamenti ed i coimputati (finanziatori usurai collegati con il clan dei Casalesi), svolgendo, tramite forza intimidatoria, il recupero dei crediti. Veniva quindi tratto in giudizio per reati di usura, tentata estorsione ed abusiva attività finanziaria, aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 416 bis 1 c.p. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello ravvisavano l’aggravante, ma esprimevano valutazioni antitetiche quanto alla sua natura giuridica: nella sentenza di primo grado si riconosceva la natura oggettiva, in quella di secondo grado la natura soggettiva. La Corte d’Appello sosteneva che l’aggravante fosse integrata da un atteggiamento psicologico dell’agente: dolo di agevolazione. L’imputato ricorreva dunque in Cassazione, deducendo [continua ..]