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Annullamento ex lege dei debiti tributari e limite di valore del debito

Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2020, n. 17966

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(…) La norma, sebbene debba concedersi che la sua fattura non sia un modello di chiarezza redazionale, non può essere letta in questo modo. Mette conto anzitutto di rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai “debiti residui”, si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una pretesa dell’esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle “cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3”. Il riferimento alle cartelle al plurale implica che l’emergenza dei “debiti residui” certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di euro mille va inteso nel senso che il c.d. “annullamento” entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella. L’ancoraggio all’emergenza del debito da una cartella di pagamento sottende che il legislatore ha inteso riferire la fattispecie di c.d. annullamento all’ipotesi in cui il debito sia stato evidenziato in una cartella di pagamento, sicché questa ipotesi, nel caso di soggetto che sia stato destinatario di più cartelle, si correla ad ognuna di esse. Viceversa, con riferimento ai debiti risultanti dalla singola cartella il detto importo non può essere atomisticamente correlato a ciascun carico, ma si deve intendere correlato invece al debito che dal cumulo fra i singoli carichi fiscali eventualmente risultanti dalla singola cartella emerge a carico del debitore. È vero che la norma fa riferimento ai “singoli carichi”, così contemplando la rilevanza di ciascun carico espresso dalla pretesa dell’esattore. E questa Corte è consapevole che taluni esegeti della norma hanno attribuito a tale espressione proprio il significato di ancorare il limite di valore a ciascun carico risultante dalla cartella. Questa lettura della norma appare errata. Essa trascura la circostanza che la norma individua l’oggetto di disciplina dell’annullamento e, dunque, il termine di riferimento del valore di 1000 euro ne “i debiti di importo residuo […] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione [continua ..]

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