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Approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione e successiva esclusione dell´operatore economico
Azzurra Baggieri
(Cons. di Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655)
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Nota di Azzurra Baggieri
Con la sentenza n. 2655 del 27 aprile 2020, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio, già dalla stessa precedentemente espresso (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107), circa la legittimità del provvedimento di esclusione sebbene emesso dalla stazione appaltante in un momento successivo all’approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione. Al fine di fornire un’adeguata spiegazione al principio suddetto, il Collegio adito ripercorre le tappe salienti dell’evoluzione legislativa che ha interessato la fase dell’aggiudicazione nelle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, fino a quando trovava applicazione il previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), la fase dell’aggiudicazione si articolava in due ulteriori sottofasi: quella dell’aggiudicazione provvisoria e quella dell’aggiudicazione definitiva. La prima consisteva nella dichiarazione di individuazione del miglior contraente; la seconda nell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, previo espletamento dei necessari controlli di tipo formale. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), le fasi dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva hanno lasciato il posto rispettivamente alle fasi della “proposta di aggiudicazione” e dell’”aggiudicazione”. L’art. 33, co. 1 del vigente Codice dei contratti pubblici, infatti, recita: “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti provengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”. La disposizione sopra riportata individua nella “proposta di aggiudicazione” un atto endoprocedimentale privo di valenza decisoria (quindi non autonomamente impugnabile in quanto di per sé non lesivo) e, nella fase di “aggiudicazione”, il provvedimento conclusivo della procedura cui si perviene sempre previa verifica [continua ..]