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Non è sproporzionata la pena minima di 1 anno di reclusione per il delitto di istigazione a delinquere stante l´astratta applicabilità dell´art. 131-bis c.p.

Argomento: Dei delitti contro l'ordine pubblico
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 30 marzo 2023, ord. n. 56)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“(…)Ritenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 414, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione;” (…) che, espone il giudice a quo, al primo imputato è contestato di aver fatto l’apologia, in un discorso pronunciato durante una manifestazione pubblica, di «azioni di sabotaggio» commesse in danno di alcune sedi di una banca e di un partito politico, nonché di avere «istigato alla commissione di ulteriori atti di violenza del genere, quantomeno sulle cose», mentre alla seconda imputata è contestato di avere, nel corso di un’intervista radiofonica, «istigato alla commissione di reati contro l’onore o contro la persona» ai danni di personale medico in servizio presso una casa circondariale; (…) che la pena minima edittale di un anno prevista dalla disposizione censurata non sarebbe conforme, ad avviso del giudice a quo, ai principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena;  che infatti, sotto il profilo della ragionevolezza, tale pena minima sarebbe prevista «indipendentemente dall’entità del pericolo concreto di realizzazione del delitto a cui l’apologia o l’istigazione si riferisce e in relazione alla apologia o istigazione riferite a qualsiasi tipo di delitto», compresi quelli puniti soltanto con la pena pecuniaria o con una pena detentiva nei limiti minimi di cui all’art. 23 cod. pen., ovvero con una delle sanzioni previste per i reati perseguibili davanti al giudice di pace;  che ciò lederebbe, altresì, il principio di proporzione tra gravità del reato e severità della pena, che sarebbe a sua volta presupposto indispensabile per garantire la finalità rieducativa della pena medesima;  che l’evidenziato difetto di ragionevolezza e proporzionalità risulterebbe acuito dall’astratta applicabilità al delitto in esame dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del [continua ..]

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