Argomento:
CGUESezione:
CGUE
(Corte GUE, Sez. VIII, 15 settembre 2022, n. 347)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
(…) 26 (…) di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto di presenziare personalmente, riconosciuto all'imputato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, e con il considerando 44 della direttiva 2016/343, sia garantito quando un teste è stato sentito in occasione di una specifica udienza in assenza dell'imputato, ma quest'ultimo ha avuto la possibilità di interrogarlo in occasione dell'udienza successiva, dichiarando tuttavia di non avere alcuna domanda, o se, al fine di garantire il diritto di presenziare personalmente al proprio processo, sia necessaria la completa ripetizione di detta audizione, compresa la ripetizione delle domande poste dalle altre parti presenti alla prima audizione.
2) Se il diritto di avvalersi di un difensore, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 1 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 sia garantito quando due testimoni siano stati sentiti in occasione di due specifiche udienze in assenza dell'avvocato [dell'imputato] che però, in occasione dell'udienza successiva, abbia avuto la possibilità di interrogarli entrambi, o se, al fine di garantire il diritto di avvalersi di un difensore, sia necessario ripetere integralmente queste due audizioni, comprese le domande poste dalle altre parti in occasione delle prime audizioni, oltre a consentire all'avvocato, assente alle due precedenti udienze, di porre le sue domande». (…)
29 In primo luogo, occorre ricordare che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.
30 Ai sensi del considerando 47 di tale direttiva, quest'ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), compresi il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
31 Come risulta dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU [continua ..]
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