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In caso di CCNL sopravvenuto alla verifica dell´anomalia dell´offerta, la Stazione Appaltante è tenuta a considerare i nuovi livelli retributivi ivi previsti, poiché applicabili alla futura esecuzione del contratto, e, di conseguenza, a verificare se l´offerta economica dell´impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi

Argomento: appalti
Sezione: TAR

(T.A.R. Veneto, Venezia, 3 dicembre 2024, n. 2871)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

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“Nell’ottica della ricorrente, Omissis avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la propria offerta recherebbe un costo del personale inferiore ai minimi tabellari (così come risultanti dal CCNL del 2024): in sostanza, si tratterebbe di un’esclusione automatica, posto che l’art. 110, comma 4, lett. a), non ammette giustificazioni “in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”. Giova premettere che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, da un lato, prevede che i “costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso” (il che si riscontra nei documenti di gara qui in esame); dall’altro lato, consente comunque all’operatore economico “di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Secondo la costante giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, “i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (e di eventuali costi inferiori) in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2024, n. 3407; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18009; id., Sez. III, 16 novembre 2023, n. 17166). Ne consegue che “se è consentito all’impresa concorrente indicare nella sua offerta un costo della manodopera inferiore a quello individuato nelle tabelle ministeriali, rappresentative di una media articolata dei costi del lavoro a livello territoriale, fermo restando il rispetto dei minimi salariali retributivi (costituenti variabili esogene alla struttura aziendale, inglobati nei costi medi indicati nelle tabelle e dovuti al lavoratore nell’entità fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), senza che per questo la sua offerta sia di per sé considerata anomala (ben potendo l’impresa giustificare nell’eventuale richiesta di spiegazioni da parte della Stazione appaltante le ragioni di tali [continua ..]

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