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La conclusione dell'affare è presupposto per il diritto alla provvigione dell'agente per tutti i contratti conclusi per effetto del suo intervento

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 10 maggio 2024, n. 12816)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1. Merit 90 Snc di A.A. & C. ha convenuto avanti il Tribunale di Prato Capp Plast Srl per ottenerne, previo accertamento dell’inadempimento della preponente agli obblighi di cui agli artt. 1749 cod. civ. e 3 A.E.C. 26-2-2002, la condanna al pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 1.000.000,00 percepita dalla convenuta in relazione ai contratti procurati da essa agente con B.B. Firenze Spa, nonché al pagamento della provvigione ridotta ex art. 1748 co.5 cod. civ. sulla parte ineseguita dei predetti contratti n. 23010 del 15-4-2003 e n. 24002 e n. 24003 del 9-12-2003. (…) 3. (…) Merit 90 Snc di A.A. & C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 167 c.p.c." e lamenta che la sentenza impugnata non abbia accolto le due deduzioni sulla mancanza di contestazione specifica alla sua domanda di pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 993.141,00; censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che la contestazione c'era stata, in quanto nella comparsa di costituzione la contestazione era stata generica; aggiunge che la deduzione circa il fatto di avere ricevuto la somma di Euro 993.141,00 in via puramente transattiva e a titolo di saldo e stralcio della domanda di risarcimento era stata svolta dalla convenuta con riguardo alla domanda proposta ex art. 1749 co.5 cod. civ. relativamente alle provvigioni sulla parte non eseguita dei contratti. Quindi sostiene che la Corte avrebbe dovuto ritenere non contestato il diritto fatto valere da Merit 90 e accogliere la relativa domanda. 1.1. Il motivo è infondato. (…) 2. Il secondo motivo è rubricato "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1748 commi 1 e 4 c.c.". La ricorrente evidenzia che il contratto di agenzia intercorso tra le parti risale al I-12-1994 e prevede la provvigione a favore dell'agente per gli affari diretti e indiretti andati a buon fine, disponendo all'art. 4 che tali sono "le vendite per le qual i la Capp Plast ha già incassato il relativo prezzo", per cui il con tratto è disciplinato dall'art. 1748 cod. civ. nella formulazione anteriore alla legge 65/1999; richiama perciò il principio [continua ..]

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