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Concordato in appello post riforma ‘Cartabia´: la disciplina di favore non si applica ai processi già definiti in appello alla data del 30 dicembre 2022

Argomento: riforma Cartabia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 3 marzo 2023, n. 9188)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

(…) Essendo stata prospettata una possibile violazione del principio di legalità della pena, è opportuno esaminare comunque la tematica proposta, a tal fine rilevando come la stessa sia del tutto priva di pregio. L'art. 98, comma 1, lett. a), del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nota come 'Riforma Cartabia', entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giusta la previsione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che escludeva la possibilità per le parti di richiedere, nel corso del giudizio di secondo grado, di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (indicando eventualmente al giudice la pena sulla quale sono d'accordo laddove i motivi dei quali viene domandato l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena) nell'ambito dei processi nei quali l'imputato fosse stato chiamato a rispondere di reati di particolare gravità oppure se il predetto fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'eliminazione di tale preclusione ha comportato, dunque, che a partire dal 30 dicembre 2022 l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo. E' di tutta evidenza come l'effetto abrogante, riguardando una disposizione di natura processuale, in mancanza di una apposita disciplina transitoria soggiaccia al principio "tempus regit actum": con la conseguenza che esso non può che aver prodotto i suoi effetti nei soli giudizi di appello che si sono svolti a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma abrogante, vale a dire a partire dal 30 dicembre 2022, senza possibilità di una applicazione retroattiva nei processi nei quali il giudizio di secondo grado sia stato già definito. Non pertinenti sono i richiami, contenuti nella anzidetta memoria difensiva, agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale rispettivamente in materia di giudizio abbreviato e di reati 'ostativi' alla concessione dei benefici penitenziari. Quanto al rito abbreviato, è noto come, a seguito delle modifiche della disciplina inerente alla instaurabilità di tale giudizio speciale nei procedimenti aventi ad oggetto un reato punibile con l'ergastolo, la Corte di Strasburgo prima [continua ..]

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