home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Concorso in omicidio: irrilevante l´individuazione dell´esecutore
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Concorso in omicidio: irrilevante l´individuazione dell´esecutore
Ludovica Cerino
(Cass. Pen., Sez. I, 16 aprile 2020, n. 12309)
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Ludovica Cerino
La sentenza in commento trae origine da un ricorso per Cassazione proposto avverso la pronuncia della Corte distrettuale con la quale i giudici di merito hanno condannato, in accordo con quanto disposto in primo grado, alla pena detentiva di anni ventisette e anni trenta i due imputati principali poiché riconosciuti colpevoli di concorso in omicidio, dei reati connessi di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo e del reato di distruzione di cadavere. È stato altresì condannato ad anni quattro il terzo soggetto, imputato del delitto di incendio colposo e favoreggiamento, riconosciuto colpevole di aver cagionato l’incendio del luogo in cui è stato consumato l’omicidio ad opera degli altri imputati e di averli aiutati a eludere le indagini. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dai primi due imputati e ha dichiarato inammissibile quello presentato dal terzo. I numerosi motivi dedotti dalle parti attengono principalmente al quadro probatorio su cui le pronunce di merito hanno posto le basi e che, seppur infondati, hanno offerto uno spunto al Supremo Collegio per pronunciarsi su delle rilevanti questioni di diritto. La Corte di legittimità ha innanzitutto affrontato una questione di carattere processuale, relativa alla contestata utilizzabilità delle deposizioni rese da alcuni parenti della vittima in qualità di testimoni anziché di indagati per reato connesso, siccome al contempo erano stati sottoposti ad indagini per il reato di false informazioni al Pubblico Ministero per un altro procedimento. Tuttavia quest’ultimo viene giudicato come separato, prima dalla Corte territoriale e successivamente dalla Cassazione, dal momento che l’unico punto di contatto con il presente processo è rinvenibile nel fatto che «la prova dei reati che ne sono oggetto deriva, almeno in parte, da una stessa fonte». Le Corti hanno posto in evidenza come tale ipotesi esuli assolutamente dal perimetro di applicazione dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. e che debba pertanto essere esclusa l’incompatibilità a testimoniare prevista dall’art. 210 c.p.p. A sostegno di tale scelta la Corte di legittimità richiama numerose pronunce precedenti[1], in base alla quale le dichiarazioni inutilizzabili sono quelle rese da un soggetto indagato per un reato che sia in un rapporto di connessione probatoria con quello [continua ..]