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Connivenza o concorso: tratti distintivi
Mattia Cutolo
(Cass. Pen., Sez. IV, 7 dicembre 2020, n. 34754)
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Nota di Mattia Cutolo
La sentenza ad oggetto inerisce ai criteri discretivi adottati dai giudici di legittimità per poter definire quali siano le soglie di punibilità delle condotte associative di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990[1], tra concorso eventuale (cd. «esterno») e connivenza non punibile. Per la verità, la pronuncia potrebbe aprire anche problematiche a carattere più generale rapportate all’associazione per delinquere cd. «semplice» ex art. 416 cp.[2] e ciò potrebbe essere sostenibile in ragione del rapporto genus-species che intercorre tra la fattispecie citata e quella di cui all’art. 74. Il processo padre di questa sentenza è molto complesso e i numerosi imputati, contrapposti nel contraddittorio alla magistratura requirente, si sfidano – in particolar modo – sul campo del vincolo associativo, elemento tipico necessario del reato di cui al D.P.R. del 1990. La corte, facendo estesi riferimenti ai propri precedenti, smonta ciascuna delle doglianze difensive con lo scopo di andare a ritagliare quella porzione di condotta penalmente rilevante che oscilla tra il concorso eventuale nell’associazione di cui agli artt. 110 cp. ss. e 74 del D.P.R., da una parte, e la semplice connivenza non punibile, dall’altra. Rileva, in primo luogo, fare riferimento agli altri elementi del fatto di cui all’art. 74.: l’esistenza di un gruppo di almeno tre persone associate per il compimento di un catalogo non definito di reati legati agli stupefacenti; un’organizzazione idonea al perseguimento di tali reati; l’elemento soggettivo che conferisce alla condotta associativa una direzione teleologica a commettere i reati di cui sopra[3]. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non solo ha contribuito a perimetrare nella prassi le condotte di cui all’art. 74, ma si è spinta anche a svolgere una precisazione ulteriore. Questa insiste sul profilo organizzativo dell’associazione con una presa di posizione che, per la verità, si colloca nel solco di una lettura più concreta in termini offensivi dei reati a pericolo presunto—categoria che anticipa la tutela penale e comprende anche i reati associativi qui in esame[4]. Considerato che si sta prendendo a riferimento una serie di condotte legate allo spaccio di stupefacenti, non si può non constatare che dette compagini di criminalità [continua ..]