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Contestazione a catena: le Sezioni Unite sulla retrodatazione dei termini delle misure custodiali
Claudia Bogatto
(Cass. Pen., SS.UU., 29 luglio 2020, n. 23166)
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Nota di Claudia Bogatto
Nella vicenda processuale giunta al vaglio delle Sezioni Unite, il ricorrente era stato raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse da diverse autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti penali separati, ma aventi ad oggetto fatti connessi dal punto di vista soggettivo e desumibili, entrambi, dagli atti di indagine alla base del provvedimento restrittivo più longevo. Con ordinanza n. 8564/2020, la Quarta Sezione Penale assegnataria del ricorso ne rimetteva la trattazione alle Sezioni Unite, segnalando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità applicative dell’istituto di cui all’art. 297, co. 3 c.p.p. e formulando il seguente quesito di diritto: “Se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Al fine di offrire soluzione alla questione giuridica prospettata, la Corte Suprema passava preliminarmente in rassegna le opzioni ermeneutiche formatesi sul disposto dell’art. 297, co. 3 c.p.p., riconducibili a due orientamenti antitetici. Secondo la più risalente tesi maggioritaria, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare comporta il previo frazionamento della durata globale della misura subita per prima, con conseguente imputazione alla seconda dei soli periodi di detenzione relativi a fasi procedimentali omogenee; a sostegno dell’assunto si porrebbe, nello specifico, l’articolazione per fasi procedimentali della disciplina dei termini delle misure cautelari, che impedirebbe, in sede di retrodatazione, di cumulare periodi custodiali afferenti a fasi disomogenee. All’opzione ricostruttiva c.d. “a scomputo” si è, più di recente, contrapposto un filone giurisprudenziale che, invece, ritiene che la retrodatazione debba essere operata computando l’intera durata della misura disposta per prima e, quindi, prescindendo dal frazionamento per fasi procedimentali; in particolare, tale soluzione applicativa troverebbe riscontro nella finalità stessa [continua ..]