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La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario costituisce falso anche se il documento non è valido per la circolazione in Italia
Rosaria Mariagrazia Fiorentino
Nella vicenda giudiziaria in esame, l'imputato di origine marocchina, era stato condannato per il reato di cui agli artt.. 477e 482 c.p “per aver formato o fatto formare una falsa patente di guida apparentemente rilasciata dalla competente autorità del Marocco sulla quale era stata applicata la sua fotografia”.
La Corte territoriale aveva respinto le obiezioni difensive fondate sull'asserita inoffensività del fatto ritenendo reato la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da Stato estero, anche se non vi siano le condizioni di validità di siffatto documento per la conduzione del veicolo secondo quanto stabilito dagli artt 135 e 136 codice della strada.
Avverso a sentenza è stato proposto ricorso per cassazione al fine di chiedere l'annullamento della decisione per innocuità del falso nonché l'inidoneità del documento ad abilitare il titolare alla guida sul territorio italiano il quale residente da più di un anno sullo stato italiano non aveva provveduto alla validazione internazionale o alla conversione della patente estera secondo quanto stabilito dagli artt. 135 e 136 codice della strada.
Con ordinanza del 10 giugno 2022, n. 23692 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione,ai sensi dell'articolo 618, comma 1, c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da stato non appartenente all'U.E. ha rimesso alle Sezioni Unite.
La questione sottoposta è, quindi,"se la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., solo qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dall'art. 135 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, ovvero anche qualora non sussistano tali condizioni".
Il nodo da sciogliere era se la falsità non grossolana di una patente estera assume, nel nostro ordinamento penale, importanza se il titolo è rispettoso delle ulteriori condizioni di legge e quindi abilitativo alla guida sul territorio italiano oppure è sufficiente che esso sia falso a prescindere dalla presenza di quei connotati funzionali.
Prima di pronunciarsi le Sezioni Unite hanno formulato passaggi importanti.
Innanzitutto si sono soffermate sulle norme extrapenali in merito e in particolare sugli artt. 135, 136 e 136 bis del codice della strada relativi al riconoscimento della patente estera nell'ordinamento italiano nonchè norme sovranazionali di natura convenzionale come la Convenzione ONU sulla circolazione stradale firmata a Vienna 8 novembre 1968 e ancora gli accordi bilaterali stipulati dallo Stato italiano con altri Stati ed infine le direttive europee nn. 126 del 2006, 113 del 2009 e 94 del 2011, in materia di patenti rilasciate dai paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Dal complesso delle norme codicistiche e dalle clausole di sussidarietà si è dodotto che “ il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo può circolare liberamente sul territorio italiano, se il documento risulta conforme ai modelli configurati dalle convenzioni internazionali e, salvo che non sia intervenuto con lo Stato emittente un accordo bilaterale....e sempre che la patente straniera sia accompagnata da un permesso internazionale di guida ovvero dalla traduzione ufficiale in lingua italiana”.
Orbene se il cittadino extracomunitario risiede da più di un anno in Italia deve munirsi della patente italiana procedendo alla conversione del titolo in suo possesso secondo ex art. 118 bis del codice della strada, se invece è cittadino europeo la sua patente è equiparata a quella italiana.
Occorre quindi esaminare gli orientamenti che hanno dato vita al contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la falsificazione non grossolana di una patente di guida estera può integrare la fattispecie di cui agli articoli 477 e 482 c.p., allorchè ricorrano le condizioni indicate nell’art. 135 codice della strada. Sicchè in carenza non si tratta di “autorizzazione” o “certificazione” rilevante ai sensi dell'art 477 c.p. costituendo un documento privo di legittimazione alla guida e neanche strumento di certificazione dell'identità personale.
E in più non può richiamarsi la tematica del cd “falso innocuo” che presuppone la sussumibilità del fatto in una delle fattispecie di cui agli artt 476 ss c.p. e dunque l'appartenenza dell'atto contraffatto o alterato ad una delle categorie documentali menzionate dalla fattispecie incriminatrice, Invece, piuttosto occorre stabilire se il documento incriminato sia autorizzazione o certificazione secondo il dogma della norma. In antitesi altra tesi sostiene che “la contraffazione della patente estera integra comunque il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., anche qualora, cioè, non ricorrano le condizioni fissate dal codice della strada perchè tale documento consenta al suo possessore di guidare nel territorio nazionale”.
La contraffazione di una patente estera, anche se non validata, è idonea a ingannare la fede pubblica “ in quanto il contenuto del titolo abilitativo alla guida contraffatto. Esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non è irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, trattandosi di un certificato dotato di un proprio rilievo giuridico-probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso contenuto, sia estrinseco, in riferimento al potenziale rilievo autorizzatorio qualora abbinato ad altro atto”.
Anche atti pubblici stranieri hanno rilievo nel nostro ordinamento innescando, nei casi patologici, l'applicazione delle norme incriminatrici a tutela della fede pubblica dove le norme interne riconducano a detti atti un effetto giuridico.
Aderendo al summenzionato orientamento, le Sezioni Unite hanno affermato che “la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale”.
Pertanto, il Supremo Collegio ha respinto il primo orientamento citato giacchè prospetta un indebito restringimento del rilievo del titolo limitato ad una autorizzazione amministrativa relativa alla idoneità abilitativa alla guida sul territorio nazionale come nel paese di origine. Ma così non è dal momento che la legge italiana riconosce alla patente funzione giuridico probatorio intrinseca ed estrinseca oltre che titolo abilitativo di circolazione sulle strade italiane per cui la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2023, n. 12064)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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