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Contratti swap stipulati dal Comune: autorizzazione da parte del Consiglio comunale a pena di nullità
Marialuciana Di Santi
Cass. civ., Sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770
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Nota di Marialuciana Di Santi
Con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi in merito a contratti di Interest Rate Swap (IRS) conclusi da un ente locale arrivando ad enunciare, in definitiva, dei principi generali in tema di validità dei contratti derivati, destinati ad impattare tanto la parte pubblica che la parte privata contraente con l’intermediario. A seguito della sentenza in esame, la Suprema Corte ha confermato la nullità dei derivati, stipulati tra il 2003 e il 2004 tra il Comune di Cattolica e una banca affermata a livello nazionale, a causa del mark to market, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici celati dalla banca nella documentazione contrattuale, cosicché il Comune ha recuperato le perdite quantificate in circa Euro 1.600.000. I quesiti posti alle Sezioni Unite sono due, strettamente connessi tra di loro: 1. la possibilità di qualificare come «indebitamento finalizzato a finanziare spese diverse dall’investimento» il fatto di stipulare un contratto avente ad oggetto un contratto derivato swap; 2. l’individuazione dell’organo chiamato a deliberare un’operazione siffatta («se la stipula del relativo contratto rientri nella competenza riservata al Consiglio comunale, implicando una delibera di spesa che impegni i bilanci per gli esercizi successivi, giusta l’art. 42, comma 2, lett. i), T.u.e.l.»). Le SS. UU. prendono, innanzitutto, atto del fatto che risulta «controversa anche l’esistenza di una definizione unificante del fenomeno dei derivati» e che «i derivati sono stati creati dalla prassi finanziaria e, solo in seguito, sono stati in qualche misura recepiti dalla regolazione del sistema giuridico». Ancora, in tema, la Corte: «a fini puramente descrittivi e semplificativi, si potrebbe dire che l’IRS consiste in una sorta di scommessa finanziaria differenziale (in quest’ultimo aggettivo essendo presente un riferimento alla determinazione solo probabilistica dei suoi effetti ed alla durata nel tempo del rapporto)». La Corte ha definitivamente sancito che il contratto derivato non può limitarsi all’indicazione del solo mark to market, ma deve indicare, altresì, i costi occulti e gli scenari probabilistici, ovvero descrivere «l’alea in capo ai contraenti» sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il derivato, [continua ..]