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Sulla disciplina del contratto di conto corrente nell'alveo del principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 10024)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"- […] La Corte di appello ha motivato la sua decisione sul punto evidenziando che l'art. 1853 c.c. consentiva la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista, traendo origine da rapporti diversi, a nulla rilevando il fatto che uno dei rapporti fosse riconducibile anche ad altro soggetto; - l'art. 1854 c.c., poi, permetteva, secondo la Corte, la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista anche laddove il conto corrente fosse cointestato, in ragione del regime della solidarietà vigente nei rapporti tra banca e correntista; - quanto, poi, alla valenza che la Corte di appello avrebbe attribuito agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della sua decisione sul punto unicamente l'operatività delle disposizioni codicistiche e non anche quelle negoziali, menzionate al solo fine di escluderne la natura vessatoria e la ricorrenza della conseguente tutela, per cui, in relazione a tale profilo, la doglianza non è concludente; - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1302,1853 e 1854 c.c., nonché la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso A.G. operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente - e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a A.R.M., e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso; - lamenta, altresì, la interpretazione all'art. 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca; - il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; - va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella A.G. poteva essere estinto per compensazione con il saldo attico del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico [continua ..]

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