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Corruzione per l´esercizio della funzione: la Cassazione specifica l´ampiezza del perimetro applicativo dell´art. 318 c.p.

Argomento: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 33251)

stralcio a cura di Ilaria Romano

“RITENUTO IN FATTO (…) 2. Il ricorso consta di due motivi. (…) 2.2. La seconda doglianza attiene all'erronea applicazione dell'art. 318, cod. pen., poiché la fattispecie ivi tipizzata non presuppone necessariamente un impegno permanente dell'agente pubblico alla prestazione di una serie indeterminata di atti d'ufficio o di servizio in favore del terzo interessato, essendo invece sufficiente anche una dazione causalmente ricollegata al compimento di un singolo atto, in quanto la norma mira a sanzionare la violazione del dovere di fedeltà del pubblico funzionario. Peraltro, nel caso specifico, il perfezionamento della pratica avrebbe comunque richiesto il compimento di una pluralità di atti d'ufficio, alla cui sollecita evasione doveva ritenersi strumentale quella elargizione. CONSIDERATO IN DIRITTO (…) 2. La decisione impugnata muove da un evidente fraintendimento della giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione per l'esercizio delle funzioni, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente del primo a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, e remunerato con la promessa o la dazione di danaro o di altre utilità da parte degli altri, sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, è sufficiente ad integrare il reato, pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest'ultimo ai doveri del pubblico agente (…).  La legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del precedente testo dell'art. 318, cod. pen., che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell'ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistemica, quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. "pubblico ufficiale a libro paga"), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In alcun modo, però, la novella ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già [continua ..]

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