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Costringe la compagna a non lasciarlo: è violenza privata

Argomento: Delitti contro la libertà individuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 25 maggio 2022, n. 20346)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“3.1. (…) Si osserva che il ragionamento dei giudici di merito è conforme all'indirizzo di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il delitto di cui all'art. 610 c.p., non è configurabile, dunque, qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita (…). (…), la Corte territoriale ha spiegato, in linea con tale indirizzo, la sussistenza dell'elemento materiale consistito nel comportamento intimidatorio, evidenziando che la condotta dell'imputato si è sostanziata nella minaccia, anche di morte, rivolta alla persona offesa se avesse interrotto la relazione con l'imputato, nonché (…), nella minaccia, fino all'aggressione fisica, diretta a farla restare in casa con lui fino a quando la donna non era riuscita ad invocare aiuto. Sicché, è corretta ed immune da censure di ogni tipo la qualificazione della condotta come violenza privata tentata (…) in quanto condotta diretta ad imporre un comportamento determinato nei confronti della vittima, configurandosi senz'altro il requisito della specificità e determinatezza dell'imposizione (…). 3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Decisivo, (…), si profila quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dal D.Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016, art. 2, lett. I, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella [continua ..]

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