Argomento:
Delle persone e della famigliaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 14 giugno 2023, n. 16993)
stralcio a cura di Fabrizio Cesareo
"La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 734-2021, pubblicata il 17/6/21, in giudizio promosso, nell'agosto 2011, da A.A., nei confronti dell'ex coniuge B.B., al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire il 50% (a) di quanto liquidato, a titoli di compensi professionali per attività svolta nei confronti di terza società, al convenuto con sentenza n. 689/2009 del Tribunale di Ascoli Piceno e (b) del TFR dallo stesso maturato e percepito, nel 1992, in costanza di matrimonio, in quanto somme tutte ricadenti nella comunione ex art. 177 comma 1 lett.c) c.c. (comunione sciolta nel 1996 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi), nonchè (c) di sentire condannare il convenuto al rimborso della metà degli importi indebitamente prelevati, tra il 1990 e il 1992, nel corso dell'unione matrimoniale dai conti correnti comuni e non impiegati ai fini di cui all'art. 186 c.c., ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano state respinte tutte le domande attoree. (…)
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2943 c.c., in punto di ritenuta prescrizione dei diritti; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2943 c.c. e 1219 e 1241 c.c.; c) con il terzo motivo, la motivazione perplessa o apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in punto di ritenuta inidoneità ad interrompere la prescrizione dell'eccezione di compensazione sollevata in sede di appello della sentenza di divorzio; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, in punto di tardività dell'eccezione di prescrizione del credito vantato in relazione al TFR percepito dal B.B.; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e la nullità della sentenza per motivazione inesistente, in punto di omessa motivazione sull'eccepita tardività dell'eccezione di prescrizione, ovvero ex art. 360 c.p.c., n. 5; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, in relazione agli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c. e 2938 c.c. e sempre alla decadenza del convenuto dal potere di sollevare eccezioni di merito con la comparsa di risposta; g) con il settimo motivo, la violazione, [continua ..]
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