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Responsabilità degli enti: il D.Lgs. n. 231/2001 si applica anche all´ente “straniero” per reato commesso in Italia
Giovanni Sodano
(Cass. Pen., Sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626)
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Nota di Giovanni Sodano
La vicenda processuale prende le mosse dalle indagini avviate per il delitto di cui all’art. 319 ter c.p. nei confronti del coadiutore di una procedura fallimentare accusato di aver favorito due società con sede legale all’estero nell’acquisizione di beni dell’azienda fallita a condizioni vantaggiose e con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, ricevendo quale corrispettivo della prestazione resa una somma di danaro dai rappresentanti legali degli enti, anch’essi imputati nel medesimo procedimento. Secondo l’ipotesi accusatoria, il reato per il quale si procede sarebbe stato realizzato nell’interesse e a vantaggio delle persone giuridiche suindicate, giustificandone, pertanto, il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 5 e 25 del d.lgs. 231 del 2001. Ricorrono in Cassazione tutti gli imputati, chiedendo la riforma integrale della pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino che aveva dichiarato ai sensi dell’art. 129, co. 2, c.p.p. il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato e, di converso, condannato le persone giuridiche al pagamento di una sanzione pecuniaria di 300 quote, ciascuna dell’importo di 1000 euro. Dichiarata l’inammissibilità delle doglianze formulate dai ricorrenti persone fisiche, la Corte si sofferma sulla disamina delle censure di merito formulate dalle società ricorrenti, fondate essenzialmente sulla presunta insussistenza della giurisdizione italiana, avendo le stesse la rispettiva sede legale al di fuori dei confini nazionali. Preliminarmente, il giudice di legittimità osserva come, nel delimitare l’efficacia spaziale delle disposizioni del decreto, l’art. 4 del d.lgs. 231 subordini, per l’ipotesi di commissione all’estero dei reati imputabili all’ente, l’applicabilità della disciplina in tema di responsabilità delle persone giuridiche ad una duplice condizione, ovvero che l’impresa straniera abbia sul territorio nazionale una sede principale e che il reato presupposto sia sottoposto all’applicazione della legge penale italiana ai sensi degli artt. 7 e ss. c.p. La disposizione in esame non fornisce nondimeno indicazioni di sorta circa la diversa ipotesi in cui l’ente abbia sede legale all’estero e il reato per il quale si procede sia stato [continua ..]