home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2021 / Diritto europeo e processo amministrativo
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Diritto europeo e processo amministrativo
Irene Pellegrini
(Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4403)
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Irene Pellegrini
Con la sentenza n. 4403, pubblicata il 9 luglio 2020, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato è tornata a occuparsi della questione concernente il rapporto tra diritto di matrice europea e diritto nazionale e, in species, della portata applicativa del principio di primauté rispetto alle norme che regolano il processo amministrativo. La pronuncia in commento trae origine dal ricorso proposto dal legale rappresentante di un’azienda avverso il diniego del permesso a costruire di un capannone agricolo, emanato dal Comune per contrasto con gli strumenti urbanistici; difatti, i terreni interessati dall’edificazione risultavano oggetto di esproprio finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura autostradale. Osservando come la natura vincolata dell’attività amministrativa volta ad attuare gli strumenti urbanistici escludesse qualsiasi discrezionalità in capo al Comune, il T.A.R. respingeva il ricorso. La ricorrente esperiva dunque appello dinanzi al Consiglio di Stato, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente integrale accoglimento del ricorso, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica; si costituiva altresì in giudizio il Comune, affiancato dalla Regione tramite intervento ad opponendum. I tre motivi di censura avanzati dall’appellante erano essenzialmente imperniati sulla violazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c, nonché sulla falsa applicazione della legge n. 241/90 in merito ai diritti partecipativi e al dovere di trasparenza della P.A. e sul difetto di motivazione della decisione impugnata, la quale veniva altresì tacciata di ledere i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro. In ordine a quest’ultimo punto, l’appellante denunciava l’illegittimità dell’art. 20 della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 19, commi 3, lettera c) e 4, legge regionale n. 9/2001, nella parte in cui tali norme avrebbero introdotto contro il singolo gravi limitazioni alla libertà, proprietà e lavoro in totale assenza di proporzionalità; in conseguenza di ciò, chiedeva quindi di disapplicare le disposizioni summenzionate per violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, degli [continua ..]