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Fallimento dell´appaltatore di opera pubblica
Federico Domenico Enrico De Silvo
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Nota di Federico Domenico Enrico De Silvo
Con la sentenza n. 5685, del 2/3/2020, la Cassazione si è pronunciata, a SS.UU., sul contrasto giurisprudenziale circa il rapporto tra la prededuzione, ex art. 111 l. fall., e la sospendibilità dei pagamenti in favore dell’appaltatore, ex art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, affermando il principio di diritto secondo cui, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato da quest’ultimo, «che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione» (p. 17). Sennonché la Cassazione ha affrontato la questione avente ad oggetto l’opportunità che il credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, quale corrispettivo di un subappalto di opere pubbliche, possa essere ammesso in prededuzione. Preliminarmente, deve registrarsi la precisazione secondo cui la sentenza dichiarativa di «fallimento determina lo scioglimento del contratto di appalto […] qualora il curatore non dichiari di voler subentrare nel rapporto» (p. 14) e che la possibilità di procedersi a «sospensione del pagamento, in quanto prevista [ratione temporis] dalla legge […] si traduce in concreto in una eccezione di inadempimento, che la stazione appaltane è legittimata ad opporre all’appaltatore» (p. 15) e che presuppone necessariamente che il rapporto contrattuale sia ancora in corso. Si è, quindi, rilevato che, secondo un primo orientamento, «nel caso in cui la stazione appaltante abbia disposto la sospensione del pagamento a favore dell’appaltatore, si è ritenuto che l’unico modo per sbloccare detta sospensione sia quello di riconoscere al credito del [continua ..]