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Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la locazione “fittizia” di un appartamento adibito a “locale di meretricio”
Annapia Biondi
(Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2020, n. 14944)
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Nota di Annapia Biondi
Con la sentenza in commento la Suprema Corte si pronuncia sulla configurabilità del delitto di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3 n. 8 della l. n. 75/1958, del quale risponde anche il mero prestanome nel contratto di locazione dell’immobile adibito al meretricio. In punto di fatto emergeva che le imputate si avvicendavano in qualità di apparenti locatarie di un appartamento ove diverse donne, esse comprese, esercitavano meretricio, e che tale attività aveva luogo anche in loro assenza. Venivano formalizzate diverse ipotesi di reato ma, per quanto di interesse, è bastevole in questa sede rappresentare che le imputate venivano tratte a giudizio in concorso con terzi per aver favorito, con la condotta descritta, l’altrui prostituzione. Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per Cassazione. La difesa eccepiva che le ricorrenti venivano esse stesse sfruttate, sicché al più sarebbe ipotizzabile il delitto di favoreggiamento personale per aver avvantaggiato le sfruttatrici nell’elusione delle indagini giudiziarie e che, in ogni caso, non sarebbe configurabile il favoreggiamento della prostituzione siccome le altre donne svolgevano la loro attività anche in assenza delle imputate. La Cassazione, nel respingere i motivi dedotti dalla difesa, muove da un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità per il quale il delitto in esame è integrato dalla condotta consistente nel prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta, un alloggio dove quest’ultima possa esercitare il meretricio (Sez. 3, n. 810 del 04/12/2008; Sez. 3, n. 35373 del 23/05/2007). Ribadendo tale assunto, asserisce che «anche il carattere meramente fittizio dell’intestazione alle ricorrenti dei contratti di locazione di cui si tratta non esclude in alcun modo l’agevolazione del meretricio altrui così comunque realizzata da parte di chi esercitava la stessa attività in tali immobili». Pertanto, la condotta agevolatrice tipizzata viene in essere già con la stipula del contratto, a nulla rilevando che l’agente sia mero prestanome, perché tale condizione non pregiudica l’effettivo favoreggiamento del meretricio altrui, comunque attuato. Il principio delineato dalla Corte è coerente con la natura della fattispecie normativa. Invero, trattasi di reato di [continua ..]