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Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la locazione “fittizia” di un appartamento adibito a “locale di meretricio”

Annapia Biondi

(Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2020, n. 14944)

“3. (…) [L]a sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico, ha evidenziato come dai contratti di locazione degli immobili dove è risultato che più persone esercitavano il meretricio, ed anche da alcune conversazioni intercettate (…), sia emerso che negli appartamenti ove le ricorrenti si sono succedute nella qualità di apparenti locatarie veniva, appunto, esercitata la prostituzione da diverse cittadine colombiane, anche in assenza delle ricorrenti, nel contesto della più ampia organizzazione criminale (…). Si tratta di condotte idonee a realizzare il concorso delle ricorrenti nel reato (…) in quanto, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistente nel prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta, un alloggio dove quest’ultima possa esercitare il meretricio (Sez. 3, n. 810 del 04/12/2008, Rv. 242284; Sez. 3, n. 35373 del 23/05/2007, Rv. 237400), né la configurabilità del reato può essere esclusa in considerazione del fatto che, oltre ad altre persone, anche (…) esercitassero la prostituzione in tali immobili, atteso che la condotta è stata contestata con riferimento al favoreggiamento della prostituzione della pluralità dei soggetti diversi che in tali locali esercitavano in meretricio, peraltro anche in periodi in cui le ricorrenti erano assenti. Anche il carattere meramente fittizio dell’intestazione alle ricorrenti dei contratti di locazione di cui si tratta non esclude in alcun modo l’agevolazione del meretricio altrui così comunque realizzata da parte di chi esercitava la stessa attività in tali immobili, né può essere accolta la prospettazione difensiva secondo cui si trattava di attività volta soltanto ad agevolare le sfruttatrici ad eludere le indagini di polizia giudiziaria, così dovendosi configurare, al più, il delitto di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., atteso che, invece, da un lato questo presuppone la previa consumazione del reato in relazione al quale si intende agevolare l’autore ad eludere le indagini, mentre la sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile nel quale si sarebbe dovuto esercitare il meretricio [continua ..]

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Nota di Annapia Biondi

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si pronuncia sulla configurabilità del delitto di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3 n. 8 della l. n. 75/1958, del quale risponde anche il mero prestanome nel contratto di locazione dell’immobile adibito al meretricio. In punto di fatto emergeva che le imputate si avvicendavano in qualità di apparenti locatarie di un appartamento ove diverse donne, esse comprese, esercitavano meretricio, e che tale attività aveva luogo anche in loro assenza. Venivano formalizzate diverse ipotesi di reato ma, per quanto di interesse, è bastevole in questa sede rappresentare che le imputate venivano tratte a giudizio in concorso con terzi per aver favorito, con la condotta descritta, l’altrui prostituzione. Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per Cassazione. La difesa eccepiva che le ricorrenti venivano esse stesse sfruttate, sicché al più sarebbe ipotizzabile il delitto di favoreggiamento personale per aver avvantaggiato le sfruttatrici nell’elusione delle indagini giudiziarie e che, in ogni caso, non sarebbe configurabile il favoreggiamento della prostituzione siccome le altre donne svolgevano la loro attività anche in assenza delle imputate. La Cassazione, nel respingere i motivi dedotti dalla difesa, muove da un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità per il quale il delitto in esame è integrato dalla condotta consistente nel prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta, un alloggio dove quest’ultima possa esercitare il meretricio (Sez. 3, n. 810 del 04/12/2008; Sez. 3, n. 35373 del 23/05/2007). Ribadendo tale assunto, asserisce che «anche il carattere meramente fittizio dell’inte­stazione alle ricorrenti dei contratti di locazione di cui si tratta non esclude in alcun modo l’agevolazione del meretricio altrui così comunque realizzata da parte di chi esercitava la stessa attività in tali immobili». Pertanto, la condotta agevolatrice tipizzata viene in essere già con la stipula del contratto, a nulla rilevando che l’agente sia mero prestanome, perché tale condizione non pregiudica l’effettivo favoreggiamento del meretricio altrui, comunque attuato. Il principio delineato dalla Corte è coerente con la natura della fattispecie normativa. Invero, trattasi di reato di [continua ..]

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