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Fratelli minori Contrada: la pronuncia Cedu non si estende a questi poiché non si tratta di sentenza “pilota”

Lorenzo Frabboni

“1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile”. (…) Il quesito all’odierno esame richiede di affrontare il tema preliminare dell’indivi­duazione della natura e della portata della decisione della Corte EDU nel caso Contrada contro Italia. 4.2 (…) È opportuno premettere che nel sistema convenzionale l’espansione degli effetti di una decisione della Corte EDU ad altri casi non oggetto di specifica disamina rinviene una base normativa nell’art. 61 del regolamento CEDU, per il quale, ove venga rilevata una violazione strutturale dell’ordinamento statale (…) è possibile adottare una sentenza “pilota”, che indichi allo Stato convenuto la natura della questione sistemica riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa (…). Oltre a tale strumento, è oggetto di formale riconoscimento normativo anche il diverso caso, in cui la pronuncia della Corte sovranazionale assume un rilievo ed una portata generali, perché (…) accerta una violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione. (…) In tali situazioni (…) l’obbligo di adeguamento dello Stato convenuto trascende la posizione del singolo coinvolto nel caso risolto, ma investe tutti quelli caratterizzati dalla sussistenza di una medesima situazione interna a portata generale di contrarietà alle previsioni convenzionali. (…) La considerazione della sentenza nel caso Contrada in base ai principi esposti consente di escludere che essa rientri nello schema formale della sentenza pilota e che sul piano contenutistico contenga l’affermazione (…) della natura generale della violazione riscontrata. (…) 5.1 Resta allora da verificare se alla pronuncia in [continua ..]

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Nota di Lorenzo Frabboni

Le Sezioni Unite, con la pronuncia annotata, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata”. Il richiamato arresto della Corte EDU riguarda la vicenda di Contrada, nella quale è stata riconosciuta l’incompatibilità con il principio di legalità convenzionale – sub specie di chiarezza e prevedibilità del precetto penale all’epoca dei fatti – della condanna definitiva a suo carico per concorso esterno in associazione mafiosa. Tale fattispecie di reato è stata ritenuta di origine pretoria e i suoi presupposti di configurabilità definiti con adeguata precisione solamente con la pronuncia Demitry del 1994, successiva alla cessazione della condotta. Il ricorrente avrebbe dunque agito in un arco temporale caratterizzato da incertezza circa l’inte­grabilità del delitto, con conseguente non conformità della condanna alla garanzia ex art. 7 CEDU. La nozione di legge in tale norma comprende anche il formante giurisprudenziale, in relazione al quale si postula la prevedibilità per l’agente delle conseguenze penali della sua condotta, quale logico e ragionevole sviluppo delle pronunce precedenti. In definitiva, l’intervenuto impiego della regola iuris formulata nella sentenza Demitry avrebbe determinato un’inaccettabile applicazione retroattiva di un overruling sfavorevole. I Giudici italiani, nell’ottica di conformazione ex art. 46 CEDU, hanno poi individuato nell’incidente di esecuzione il rimedio interno volto a impedire l’ulteriore esecuzione della sentenza nazionale censurata, non imponendosi la riattivazione delle garanzie processuali attraverso lo strumento della revisione europea, come nel caso di error in procedendo. Il quesito rimesso al vaglio del Supremo Collegio atteneva all’estensibilità dei principi enunciati nella sentenza della Corte EDU ai soggetti che – estranei a quel giudizio – siano stati condannati per il medesimo [continua ..]

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